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Battaglie Giudiziarie


Legittimo il diniego del Parco alla realizzazione di un agricampeggio pur in presenza di tutte le altre autorizzazioni.
L'Ente Parco ha negato il nulla osta necessario per la realizzazione di un agricampeggio in località Decontra del Comune di Caramanico Terme a motivo dei notevoli guasti ambientali che la realizzazione di tale struttura avrebbe comportato. Il richiedente ha impugnato il provvedimento di diniego al TAR Abruzzo, chiedendone l'annullamento con motivazioni diverse.

Il TAR Abruzzo ha ritenuto infondato il ricorso in tutti i motivi proposti argomentando:

I. Il fatto che la 431/85 "preveda la possibilità di realizzare nella zona d'interesse attrezzature turistiche del tipo di quella in discorso non significa che l'Ente sia vincolato al rilascio del nulla-osta ma soltanto che può valutarne la compatibilità con gli interessi paesaggistici del Parco stesso in relazione sia alla zona della richiesta che al tipo di intervento proposto".

2. Non sussiste contraddittorietà "per quanto riguarda il parere della Direzione del territorio della Regione che si è espressa favorevolmente, posto che le posizioni dei due enti traggono origine da poteri diversamente finalizzati. Basti pensare che se ogni volta il parere della Regione contrastante con quello del Parco dovesse prevalere su quest'ultimo è evidente che le funzioni del Parco e le sue finalità sarebbero del tutto compromesse".

STOP AD INTERVENTI IN VARIANTE
ALLO STRUMENTO URBANISTICO

L'Ente Parco ha negato il nulla osta necessario alla realizzazione di lavori di ampliamento di un albergo in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 99 in località Passolanciano del Comune di Pretoro. Il Comune, acquisito il parere del Parco, ha negato il rilascio della concessione edilizia comunale.

Il richiedente ha proposto appello al TAR Abruzzo, che data anche la mancata costituzione in giudizio di Parco e Comune, ha accolto il ricorso. Il Consiglio di Stato, su appello dell'Ente Parco, ha riformato integralmente la sentenza del TAR Abruzzo argomentando:

I. "di fronte al chiaro tenore dell'art. 8 delle ridette norme - leggasi normativa di salvaguardia del Parco - non è esatta l'opinione dell'appellata che fosse il parere del Parco a dover precedere quello della Sezione urbanistica. L'idea procedimentale che è evidentemente alla base delle prescrizioni ambientali in applicazione, vuole imporre il controllo del Parco come estrema difesa del contesto paesistico e floro-faunistico del territorio, donde l'esigenza di collocare tale intervento a valle di tutti gli altri, immediatamente prima della fase decisionale di chiusura";

2. "non è vero, infine che l'Ente Parco abbia invaso competenze urbanistiche ed ambientali di altri centri di imputazione. La valutazione ha riguardato l'incidenza sulla tutela ambientale della zona. Non si comprende quale altra autorità fosse più specificamente obilitata a tutelare gli interessi naturali, ambientali, culturali dei luoghi perimetrati. Certo sono intervenuti, con valutazioni positive, anche autorità con competenze ambientali, quali la Regione -Settore beni ambientali - e la Sovrintendenza ai beni ambientali, come da atto il successivo diniego comunale. Ma si tratta di visioni nell'esercizio di competenze a spettro più generale. La normativa sui parchi affida agli enti tutori un compito di controllo finale e determinante, in funzione del valore naturalistico essenziale che le zone parco rappresentano per il paese";

3. "in presenza della normativa di salvaguardia del 1995, operante fino all'approvazione del Piano del Parco, appare fuori luogo lo spunto di parte appellata, secondo cui il Parco potrebbe vagliare l'osservanza delle private iniziative solo rispetto ad un proprio piano vigente".

 

La cava SAD in Comune di Rapino

 

sommario di Radio Lupo #6, aprile - settembre 2001