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Legittimo
il diniego del Parco alla realizzazione di un agricampeggio
pur in presenza di tutte le altre autorizzazioni.
L'Ente Parco ha negato il nulla osta necessario per la realizzazione
di un agricampeggio in località Decontra del Comune
di Caramanico Terme a motivo dei notevoli guasti ambientali
che la realizzazione di tale struttura avrebbe comportato.
Il richiedente ha impugnato il provvedimento di diniego al
TAR Abruzzo, chiedendone l'annullamento con motivazioni diverse.
Il
TAR Abruzzo ha ritenuto infondato il ricorso in tutti i motivi
proposti argomentando:
I.
Il fatto che la 431/85 "preveda la possibilità
di realizzare nella zona d'interesse attrezzature turistiche
del tipo di quella in discorso non significa che l'Ente sia
vincolato al rilascio del nulla-osta ma soltanto che può
valutarne la compatibilità con gli interessi paesaggistici
del Parco stesso in relazione sia alla zona della richiesta
che al tipo di intervento proposto".
2.
Non sussiste contraddittorietà "per quanto
riguarda il parere della Direzione del territorio della Regione
che si è espressa favorevolmente, posto che le posizioni
dei due enti traggono origine da poteri diversamente finalizzati.
Basti pensare che se ogni volta il parere della Regione contrastante
con quello del Parco dovesse prevalere su quest'ultimo è
evidente che le funzioni del Parco e le sue finalità
sarebbero del tutto compromesse".
STOP
AD INTERVENTI IN VARIANTE
ALLO STRUMENTO URBANISTICO
L'Ente
Parco ha negato il nulla osta necessario alla realizzazione
di lavori di ampliamento di un albergo in variante allo strumento
urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 99
in località Passolanciano del Comune di Pretoro. Il
Comune, acquisito il parere del Parco, ha negato il rilascio
della concessione edilizia comunale.
Il
richiedente ha proposto appello al TAR Abruzzo, che data anche
la mancata costituzione in giudizio di Parco e Comune, ha
accolto il ricorso. Il Consiglio di Stato, su appello dell'Ente
Parco, ha riformato integralmente la sentenza del TAR Abruzzo
argomentando:
I.
"di fronte al chiaro tenore dell'art. 8 delle ridette
norme - leggasi normativa di salvaguardia del Parco - non
è esatta l'opinione dell'appellata che fosse il parere
del Parco a dover precedere quello della Sezione urbanistica.
L'idea procedimentale che è evidentemente alla base
delle prescrizioni ambientali in applicazione, vuole imporre
il controllo del Parco come estrema difesa del contesto paesistico
e floro-faunistico del territorio, donde l'esigenza di collocare
tale intervento a valle di tutti gli altri, immediatamente
prima della fase decisionale di chiusura";
2.
"non è vero, infine che l'Ente Parco abbia
invaso competenze urbanistiche ed ambientali di altri centri
di imputazione. La valutazione ha riguardato l'incidenza sulla
tutela ambientale della zona. Non si comprende quale altra
autorità fosse più specificamente obilitata
a tutelare gli interessi naturali, ambientali, culturali dei
luoghi perimetrati. Certo sono intervenuti, con valutazioni
positive, anche autorità con competenze ambientali,
quali la Regione -Settore beni ambientali - e la Sovrintendenza
ai beni ambientali, come da atto il successivo diniego comunale.
Ma si tratta di visioni nell'esercizio di competenze a spettro
più generale. La normativa sui parchi affida agli enti
tutori un compito di controllo finale e determinante, in funzione
del valore naturalistico essenziale che le zone parco rappresentano
per il paese";
3.
"in presenza della normativa di salvaguardia del 1995,
operante fino all'approvazione del Piano del Parco, appare
fuori luogo lo spunto di parte appellata, secondo cui il Parco
potrebbe vagliare l'osservanza delle private iniziative solo
rispetto ad un proprio piano vigente".
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