Interdizione dell’accesso e della pratica dello scialpinismo su rave e gole del territorio del Comune di sant’Eufemia a Maiella da pericolo 3 (Marcato)

02-02-2021 15:05 -

Premesso che nel territorio di Sant'Eufemia a Maiella sono presenti aree idonee alla pratica dello scialpinismo, frequentate ed apprezzate da visitatori e turisti;

Rilevato che durante la stagione invernale si possono verificare accumuli di neve fresca che, in alcune zone del territorio comunale idonee alla pratica dello scialpinismo o di altre pratiche sportive ed escursionistiche invernali, possono determinare condizioni di rischio per i fruitori della montagna;

Constatato che viene regolarmente emesso un Bollettino valanghe a cura del Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e che, secondo il metodo adottato, la Scala Europea del Pericolo di Valanghe, può essere decretato il pericolo, in ordine crescente, 1 - Debole, 2 - Moderato, 3 - Marcato, 4 - Forte, 5 - Molto Forte;

Evidenziato che qualsiasi attività in ambiente innevato richiede la conoscenza e la valutazione locale dei siti che si decide di frequentare, nonchè la necessaria attrezzatura per un eventuale intervento di “autosoccorso” (ARTVA, PALA e SONDA);

Ritenuto necassario disporre provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità nonchè provvedere alla specifica segnalazione del pericolo valanghe tutelando i frequentatori della montagna;

Visto, in particolare:
Vista la Legge 363 del 24.12.2003 e s.m. ed i. ed in particolare l'art. 17 relativamente alla pratica dello sci – alpinismo e della relativa attrezzatura, per garantire in caso di necessità un idoneo intervento di soccorso;

Visto il Piano di emergenza comunale per la gestione dell'emergenza di Protezione Civile;

ORDINA

per i motivi in premessa richiamati ed in particolare, al fine di tutela della salute, sicurezza ed incolumità pubblica,

per l'anno 2021, l'interdizione dell'accesso delle rave e delle gole del territorio del comune di Sant'Eufemia a Maiella e il divieto di praticare escursioni scialpinistiche, nei distretti sotto indicati, nei quali il bollettino valanghe del Servizio Meteomont (http://www.meteomont.gov.it) riporti, per il "Sottosettore Maiella" i gradi di pericolo 3 - Marcato, 4 - Forte, 5 - Molto Forte:
1. tutte le rave e le discese del Monte Morrone sul territorio comunale di Sant'Eufemia a Maiella, comprese Rava del Confine e Rava dell'Inferno;
2. tutte le rave e le discese dal Monte Majella, comprese Rava della Giumenta Bianca; Ravone della Vespa; Rava del Ferro; Rava Sfonda; Rava Pisciariello; Rava della Salvitana; Rava della Costa e zona Fraticello Martuccio.

Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza gli operatori di soccorso e di pubblico servizio eventualmente in necessità di raggiungere i luoghi indicati per motivi e situazioni di emergenza o pubblica necessità.

In caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs n.267/00. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;

Gli importi di sanzione dovranno essere corrisposti sul conto corrente bancario del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, codice Iban IT 40 J 05424 04297000050167900, ovvero sul c.c.p. 13580659.
INVITA
tutti i frequentatori del territorio del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, prima di intraprendere qualsiasi attività escursionistica o sciistica, a verificare puntualmente le condizioni nivo-metereologiche; consultare il bollettino di pericolosità delle valanghe e comunque a rispettare tutte le accortezze necessarie per garantire la propria nonché la pubblica e privata incolumità; a condurre, nelle aree non interdette, ogni attività in ambiente innevato previa conoscenza e attenta valutazione locale dei siti che si decide di frequentare, nonché con la necessaria attrezzatura per un eventuale intervento di “autosoccorso” (ARTVA, PALA e SONDA).
DISPONE
che il presente provvedimento sia trasmesso a:
Prefettura di Pescara;
Protezione Civile Regione Abruzzo;
Stazione Carabinieri Forestali Sant'Eufemia a Maiella; Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pescara Carabinieri Comando Stazione Caramanico a Terme; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara;
Ente Parco Nazionale della Majella.
AVVERTE
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Abruzzo o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120.

Si richiama la disposizione dell'art. 650 c.p. la quale prevede che: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune ed al sito istituzionale del Comune di Sant'Eufemia a Maiella.