Chiusura dei sentieri ricadenti nel territorio del Comune di Pescocostanzo

04-04-2026 18:05 -

Il SINDACO con ORDINANZA N.14 del 04 APRILE 2026

CONSIDERATO che il previsto innalzamento delle temperature comporta, inevitabilmente e come intrinseco effetto, lo scioglimento degli accumuli nevosi;

RISCONTRATA l'intensità dei fenomeni che hanno interessato il territorio comunale nelle scorse 36-48 ore e la necessità di prevenire situazioni di grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, con particolare riferimento alle zone montane soggette a instabilità del manto nevoso e ai bacini idrografici soggetti a piene improvvise;

PRESO ATTO dell'Avviso di criticità emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo in data 31/03/2026, che prevedeva dalla giornata di Mercoledì 1 Aprile 2026 ALLERTA ROSSA (Criticità Elevata) per rischio idraulico e idrogeologico (Zone A, B, D), con particolare riferimento alle zone ABRU-Dl e D2 (Bacino del Basso ed Alto Sangro);

VISTA la nota prot. 5363 del 02.04.2026 emessa dal Parco Nazionale della Majella e ad oggetto "Criticità Meteo e Sentieri", con la quale gli enti destinatari sono stati invitati a valutare l'opportunità di emissione di apposite ordinanze finalizzate alla chiusura dei sentieri vulnerabili e con criticità idrauliche ed idrogeologiche;

EVIDENZIATO che al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità, stante il pericolo in atto, si ritiene necessario impedire il transito e l'accesso su tutti i sentieri montani e non montani ricompresi nel territorio comunale di Pescocostanzo;

PRESO ATTO che, ai sensi della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., non sussiste l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale, contenuto normativo ed è finalizzato alla tutela della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 /2000 (TUEL) in materia di provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTI gli artt. 2 e 12 del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) relativi alle funzioni del Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile;

VISTO il Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.) vigente;

ORDINA
L' ATIIV AZIONE DEL C.O.C. (Centro Operativo Comunale) con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza, per il monitoraggio costante del territorio e la gestione del personale addetto ai servizi di emergenza.

L'INTERDIZIONE TOTALE, fino al 15 Aprile 2026, all'accesso su tutti i sentieri montani e non montani e più in generale su tutta la rete sentieristica ricompresa nel territorio comunale di Pescocostanzo, con contestuale DIVIETO ASSOLUTO di escursioni, attività sportive e transito (pedonale e/o motorizzato) lungo i detti sentieri oltre che su tutto il demanio d'alta quota, per l'elevato pericolo di valanghe e distacchi nevosi causati dal carico idrometeorico.

DISPONE
- Di dare massima diffusione al presente provvedimento tramite Albo Pretorio, sito web istituzionale e canali social per informare tempestivamente la popolazione.

- La trasmissione del presente atto alla Prefettura dell'Aquila, al C.do Stazione Carabinieri ed alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile.

DEMANDA
Alle forze dell'ordine presenti sul territorio di vigilare in ordine alla corretta attuazione della parte precettiva del presente provvedimento disponendo, al contempo, che l'inosservanza della presente ordinanza comporta il deferimento dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'ex art. 650 c.p.

COMUNICA
Ai sensi dell'Art. 3 c. 4 Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto è ammesso:
- Ricorso amministrativo al T.A.R. - Regione Abruzzo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.