Chiusura dei sentieri ricadenti nel territorio del Comune di Roccacasale
07-04-2026 10:00 -
Il SINDACO con ORDINANZA N.3 del 02 APRILE 2026
Preso atto:
- della comunicazione di CRITICITÀ ELEVATA/ALLERTA ROSSA per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-B (Bacino dell1Aterno) e ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro), CRITICITÀ MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-Dl (Bacino Alto del Sangro), CRITICITÀ MODERATA/ALLRTA ARANCIONE per RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO su ABRU-E (Marsica); - della CRITICITÀ ELEVATA/ALLERTA ROSSA per RISCHIO VALANGHE su GRAN SASSO EST e MAIELLA; prevista CRITICITÀ MODERATA/ ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO VALANGHE su GRAN SASSO OVEST e PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO; prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO VALANGHE sulle RESTANTI ZONE; - della comunicazione di SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI ALLARME PER IL FIUME A TERNO-SAGITTARIO; - della Nota del Parco Nazionale della Maiella in cui si invitano gli enti preposti a valutare l'opportunità giuridica ed amministrativa, di emissione di Ordinanze per i sentieri con più vulnerabilità, criticità idrauliche ed idrogeologiche, di propria competenza territoriale, in questi giorni di Alle1ia Meteo e per il periodo successivo;
Visto che:
- le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno determinato situazioni di rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento alla percorribilità dei sentieri escursionistici presenti sul territorio comunale; - risultano possibili fenomeni di dissesto idrogeologico, caduta massi, smottamenti e difficoltà di percorrenza;
Visti: - i bollettini di allerta meteo emessi dal Centro Funzionale della Regione Abruzzo / Protezione Civile; - il D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in particolare gli mtt. 50 e 54; - ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza pubblica;
Considerato che: - è necessario adottare misure urgenti per tutelare l'incolumità pubblica; - la frequentazione dei sentieri in condizioni di rischio può comp01iare gravi pericoli per escursionisti e soccorritori;
Ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli per la cittadinanza connessi alle sopra descritte condizioni meteorologiche; in particolare, si ritiene indispensabile la chiusura immediata di tutti i Sentieri ricadenti nel territorio comunale di Roccacasale;
Rilevato che al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità si ritiene necessario impedire il transito e l'accesso su tutti i sentieri montani ricadenti sul territorio del comune di Roccacasale;
ORDINA
Con decorrenza immediata fino al cessare dell'emergenza e comunque fino a quando le condizioni metereologiche non possano presentare pericolo per l'incolumità pubblica, il divieto di transito e l'accesso e la chiusura dei seguenti sentieri ricadenti nel territorio comunale di Roccacasale,:
- R4; - Sentiero R2 - Roccacasale/Valle dei Preti/Colle dei Sambuchi; - Sentiero R3 - Roccacasale/Colle delle Fate/Rifugio Puzzacchio/incrocio sentiero - Sentiero R4 - Beato Mariano/Colle delle Vacche ; - Sentiero per il Castello di Roccacasale;
Inoltre resta vietato l'utilizzo dei rifugi siti a Valle dei Preti e località Puzzacchio.
Il divieto di accesso e percorrenza dei suddetti sentieri per tutta la durata dell'allerta meteo e fino a cessate condizioni di pericolo.
Resta tuttavia consentito l'accesso esclusivamente al personale delle Forze dell'Ordine, ai soccorritori ed al personale autorizzato dall'amministrazione, per attività di vigilanza, controllo e intervento.
La presente ordinanza è valida dalla data odierna fino a revoca o nuova disposizione.
DISPONE - che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune; - che venga data adeguata comunicazione alla cittadinanza; - che copia della presente sia trasmessa a: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Comando Polizia locale Prefettura - UTG Commissariato di Polizia di Stato Comando Stazione dei Carabinieri di Pratola Peligna Comando Stazione Carabinieri Forestale di Popoli Protezione Civile della Regione Abruzzo - Amministrazione Provinciale Parco Nazionale della Maiella.
AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e del Codice Penale e delle altre nonne in materia.
Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T AR competente per territorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine e in relazione al disposto dell1art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992.