Chiusura dei sentieri ricadenti nel territorio del Comune di Pcentro

07-04-2026 10:16 -

Il SINDACO con ORDINANZA N. 7 del 4 APRILE 2026

PREMESSO CHE:
- il territorio comunale è stato interessato in questi ultimi giorni da intense precipitazioni nevose e piovose;
- tali fenomeni hanno determinato condizioni di pericolo lungo i sentieri montani, quali accumuli nevosi, formazione di ghiaccio, smottamenti e instabilità del terreno;
- l’Ente Provincia di L’Aquila ha provveduto con Ordinanza n.37 del 02.04.2026 alla chiusura della S.P. 13 (morronese) per il distacco di tre fronti franosi.

CONSIDERATO CHE:
- sussiste un concreto rischio per l’incolumità pubblica e privata per escursionisti e frequentatori delle aree montane a causa dell’importante accumulo di neve che si è generato;
- si rende necessario adottare misure urgenti a tutela della sicurezza pubblica;

VISTI:
- l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- le normative vigenti in materia di protezione civile e sicurezza pubblica, D. Lgs. n. 1/2018;
- il piano comunale di protezione civile;

ORDINA
La chiusura temporanea di tutti i sentieri montani ricadenti nel territorio comunale di Pacentro che consentono l’accesso alla Maiella e al Monte Morrone;

Il divieto di accesso e percorrenza dei suddetti sentieri con decorrenza odierna 04.04.2026 fino alla data dell’11.04.2026 e comunque fino a cessata emergenza;
L’apposizione di adeguata segnaletica di divieto nelle aree interessate;

DISPONE
- che la presente ordinanza abbia efficacia immediata e fino a revoca;
- che venga data ampia diffusione alla cittadinanza tramite i canali istituzionali;
- che copia della presente sia trasmessa a:
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Ufficio di Polizia locale Prefettura
- UTG Commissariato di Polizia di Stato
- Comando Stazione dei Carabinieri di Pacentro
- Comando Stazione dei Carabinieri Parco di Pacentro
- Parco Nazionale della Maiella
- C.A.I. Sezione di Sulmona

che le Forze dell’Ordine e gli organi competenti vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D.Lgs n.285/92, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92;
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.