Chiusura dei sentieri ricadenti nel territorio del Comune di Palombaro

07-04-2026 11:11 -

Il SINDACO con ORDINANZA N.5 DEL 4 APRILE 2026

ORDINA

PREMESSO CHE:
- Nei giorni scorsi il territorio regionale, comunale di Palombaro e dell'intero comprensorio del Parco Nazionale della Maiella sono stati interessati da eccezionali eventi meteorologici avversi, con precipitazioni atmosferiche di intensità e persistenza straordinarie, che hanno provocato accumuli di neve fresca di notevole entità sui versanti montani e successivamente intense precipitazioni piovose anche in quota, con conseguente incremento del carico nivale, disgregazione del manto nevoso e formazione di condizioni di estrema instabilità;
- tali fenomeni meteorologici alluvionali, per intensità, durata ed eccezionalità, hanno prodotto un repentino e drammatico peggioramento delle condizioni di sicurezza dei versanti montani ricadenti nel territorio comunale e nell'area protetta del Parco Nazionale della Maiella, determinando:
a) aumento del rischio valanghe a causa dell'accumulo di neve fresca su strati preesistenti instabili, della saturazione idrica del manto nevoso per effetto delle piogge sopraggiunte, del conseguente incremento del peso del manto nevoso e della riduzione della coesione interna degli strati, con formazione di condizioni critiche per il distacco spontaneo di valanghe di neve bagnata di dimensioni anche rilevanti;
b) incremento del rischio di caduta massi, detriti e materiale roccioso dalle pareti e dalle creste montane, a causa dell'azione di disgelo e rigelo indotta dalle variazioni termiche, dell'infiltrazione di acqua nelle fratture rocciose con conseguente azione di cuneo e distacco di blocchi, dell'aumento del ruscellamento superficiale che determina erosione e scalzamento delle rocce instabili, e della conseguente mobilitazione di materiale litico di varie dimensioni che può precipitare lungo i pendii e interessare i sentieri escursionistici sottostanti;

CONSIDERATO CHE:
gli eventi meteorologici eccezionali sopra descritti hanno determinato un grave, concreto e attuale pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza degli escursionisti, degli alpinisti, dei praticanti di attività sportive montane e di chiunque si trovi a percorrere i sentieri escursionistici, gli itinerari alpinistici e le aree montane ricadenti nel territorio comunale e nell'area del Parco Nazionale della Maiella;
in particolare, i fenomeni di accumulo nevoso, saturazione idrica del manto nevoso, disgelo e ruscellamento hanno creato condizioni di estrema pericolosità sui seguenti sentieri e aree montane: Sentiero G4 (Ugni-Colle Strozzi) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
- Sentiero G5 (Vallone) interamente ricadente sul territorio comunale di Palombaro;
- Sentiero G6 (da Capo le Macchie a Colle Bandiera) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
- Sentiero G10 (da Colle Bandiera a Cima Macirenelle) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;

RILEVATO CHE:
- la presenza di strati di neve a diversa coesione e stabilità, con formazione di lastre di neve sovrapposta a strati deboli di neve vecchia o brina di profondità, che costituiscono il presupposto tipico per il distacco di valanghe a lastroni;
- l'aumento della temperatura nelle ore centrali della giornata e le piogge in quota che hanno determinato la saturazione idrica del manto nevoso, con conseguente incremento del peso specifico, riduzione della resistenza al taglio e formazione di condizioni critiche per il distacco spontaneo di valanghe di neve bagnata e pesante;
- l'alternanza di cicli di gelo e disgelo che determina movimenti differenziali nel manto nevoso e nelle fessurazioni rocciose, con conseguente azione di distacco di blocchi rocciosi e materiale detritico;
- la presenza di canali valanghivi attivi e di aree di accumulo detritico lungo i versanti interessati dai sentieri escursionistici, che testimoniano la frequenza e l'intensità dei fenomeni di distacco sia di neve che di materiale roccioso con interessamento di porzioni dei sentieri escursionistici;
- la sussistenza di un pericolo concreto, grave, attuale e imminente per l'incolumità di chiunque si trovi a percorrere i sentieri montani e le aree escursionistiche interessate;

RITENUTO pertanto necessario, urgente e indifferibile, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), disporre con effetto immediato la chiusura totale al traffico pedonale dei sentieri montani ricadenti nel territorio comunale e nell'area del Parco Nazionale della Maiella, al fine di prevenire ed eliminare il grave pericolo per l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO inoltre che:
- i sentieri e percorsi escursionistici ricadenti nel territorio comunale costituiscono infrastrutture di viabilità pedonale assimilabili alle strade ai fini dell'applicazione della normativa in materia di regolamentazione della circolazione e sicurezza;
- il presente provvedimento ha carattere temporaneo, finalizzato esclusivamente a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica nelle more del ripristino di condizioni meteorologiche e nivologiche stabili e sicure, e sarà revocato non appena le autorità tecniche competenti certificheranno il venir meno delle condizioni di pericolo;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), il quale stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico";

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), il quale stabilisce che "le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";

CONSIDERATO che, secondo la giurisprudenza consolidata, i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale e pedonale ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e appartengono alla competenza dei dirigenti comunali, in applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali sancito dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 285/1992, che attribuisce agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere alla manutenzione, gestione, controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, e alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

CONSIDERATO che i sentieri e percorsi montani ricadenti nel territorio comunale rientrano nel patrimonio viabilistico dell'ente e che compete all'ente proprietario garantire la sicurezza della fruizione degli stessi e adottare i provvedimenti necessari per la tutela dell'incolumità pubblica;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI gli artt. 6, 13 e 14 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
Art. 1 – Chiusura al traffico pedonale e divieto di accesso a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla cessazione delle condizioni di pericolo, che sarà accertata con apposito provvedimento è disposta la chiusura totale al traffico pedonale e il divieto assoluto di accesso, transito e permanenza per chiunque nei seguenti sentieri montani e aree escursionistiche ricadenti nel territorio del Comune di Palombaro e nell'area del Parco Nazionale della Maiella:
- Sentiero G4 (Ugni-Colle Strozzi) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
- Sentiero G5 (Vallone) interamente ricadente sul territorio comunale di Palombaro;
- Sentiero G6 (da Capo le Macchie a Colle Bandiera) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
- Sentiero G10 (da Colle Bandiera a Cima Macirenelle) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;

Il divieto si estende a tutte le attività di escursionismo, arrampicata, scialpinismo, ciaspolata, trekking, mountain bike, attività fotografiche, riprese video, attività sportive e ricreative di qualsiasi genere e a qualsiasi forma di accesso, transito e permanenza nelle aree interessate.

Art. 2 – Segnaletica e informazione
L'Ufficio Tecnico Comunale, in coordinamento con il Servizio di Protezione Civile comunale e con l'Ente Parco Nazionale della Maiella, provvederà a:
- installare apposita segnaletica di divieto e pericolo (cartelli indicanti "DIVIETO DI ACCESSO – PERICOLO VALANGHE E CADUTA MASSI – ORDINANZA N. 5 DEL //2026") presso tutti gli accessi ai sentieri e alle aree interessate dal provvedimento, nei punti di partenza degli itinerari escursionistici, nei parcheggi e nelle località turistiche di accesso alle aree montane;
- diffondere adeguata informazione alla cittadinanza, agli escursionisti, agli operatori turistici, alle strutture ricettive, alle associazioni escursionistiche, alle guide alpine e a tutti i soggetti interessati, mediante:
- pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- coordinamento con l'Ente Parco Nazionale della Maiella per la pubblicazione dell'ordinanza sui canali informativi dell'Ente Parco;
- comunicazione alle Sezioni del Club Alpino Italiano (CAI), al Soccorso Alpino e Speleologico, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), al Collegio Regionale delle Guide Alpine e a tutti i soggetti operanti nel settore della montagna;

La segnaletica dovrà essere installata entro 24 ore dall'adozione del presente provvedimento e mantenuta in opera fino alla revoca dell'ordinanza.

Art. 4 – Deroghe
Sono esclusi dal divieto di cui all'art. 1, previa autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico da richiedersi per iscritto e da concedersi solo in presenza di comprovate e inderogabili esigenze di servizio o di sicurezza:
- il personale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico in servizio di emergenza e soccorso;
- il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate in servizio istituzionale;
- il personale del Servizio di Protezione Civile comunale, regionale e nazionale in servizio di monitoraggio e intervento;
- il personale dell'Ente Parco Nazionale della Maiella in servizio di vigilanza e monitoraggio ambientale;
- i tecnici specializzati incaricati dal Comune o dall'Ente Parco per attività di monitoraggio nivometeorologico, geologico, valutazione del rischio valanghe e caduta massi, e per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza;

Tutte le attività sopra elencate dovranno comunque essere svolte con la massima prudenza, previa valutazione del rischio specifico, con adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie (dotazione di ARTVA, pala, sonda, casco, abbigliamento adeguato, comunicazioni radio, ecc.) e con obbligo di comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale e al Servizio di Protezione Civile comunale.

Art. 5 – Sanzioni
Chiunque violi il divieto di accesso e transito disposto dal presente provvedimento è soggetto:
- alla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 14, del D.Lgs. 285/1992, che prevede: "Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344";
- alle sanzioni penali previste dall'art. 650 del Codice Penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), che punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene;

La violazione del presente provvedimento comporta inoltre la responsabilità civile e penale per tutti danni a persone e cose eventualmente derivanti dalla condotta illecita.

Art. 6 – Efficacia temporale e monitoraggio della situazione
Il presente provvedimento ha efficacia a decorrere dalla data di adozione e fino alla cessazione delle condizioni di pericolo, che sarà accertata con apposito provvedimento di revoca sulla base delle valutazioni tecniche delle autorità competenti.
Nelle more della revoca, potranno essere adottati provvedimenti parziali di riapertura limitata a specifici sentieri o aree per i quali sia accertata la cessazione delle condizioni di pericolo.

Art. 7 – Pubblicità e comunicazioni

Il presente provvedimento sarà:
- pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Palombaro per 15 giorni consecutivi;
- trasmesso alla Prefettura di Chieti;
- trasmesso alla Stazione Comando dei Carabinieri di Palombaro;
- trasmesso alla Stazione Comando dei Carabinieri-Parco di Palombaro;
- trasmesso al Soccorso Alpino e Speleologico;
- trasmesso all'Ente Parco Nazionale della Maiella;
- trasmesso alla Regione Abruzzo – Servizio di Protezione Civile;
- comunicato alle Sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) territorialmente competenti;
- comunicato al Collegio Regionale delle Guide Alpine;

Art. 8 – Disposizioni finali
Le forze di Polizia e il personale di vigilanza dell'Ente Parco Nazionale della Maiella e tutti gli organi di Polizia sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
L'Ufficio Tecnico Comunale e il Servizio di Protezione Civile comunale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento all'installazione della segnaletica, alla diffusione dell'informazione, al coordinamento con l'Ente Parco e con gli organismi tecnici competenti, e al monitoraggio continuo dell'evoluzione delle condizioni di pericolo.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, sede de L'Aquila, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.