Riapertura Sentiero G1 nel Comune di Pennapiedimonte
10-04-2026 09:00 -
Il SINDACO con ORDINANZA N. 5 del 9 APRILE 2026
PREMESSO CHE: il territorio del Comune di Pennapiedimonte è stato interessato, nei giorni scorsi, da perturbazioni atmosferiche caratterizzate da precipitazioni persistenti e diffuse, che hanno determinato un significativo aumento del carico nivale e condizioni di potenziale instabilità del manto nevoso sui versanti di alta quota sovrastanti i sentieri escursionistici denominati G1 e G2;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 03.04.2026, adottata a tutela della pubblica incolumità, con la quale è stata disposta la chiusura totale e immediata dei sentieri escursionistici denominati G1 e G2;
CONSIDERATO CHE:
le condizioni meteorologiche avverse risultano cessate;
il manto nevoso ha subito un progressivo assestamento;
a seguito di sopralluogo tecnico è emerso il venir meno delle condizioni di rischio lungo il sentiero G1;
permangono, invece, condizioni di instabilità e potenziale pericolo sui versanti interessati dal sentiero G2, anche in relazione alla morfologia e all’esposizione degli stessi;
VISTA la relazione tecnica di sopralluogo del 03.04.2026;
RITENUTO pertanto di procedere alla revoca parziale dell’ordinanza sopra richiamata, limitatamente alle aree per le quali risultano cessate le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;
VISTI:
l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile;
i bollettini nivometeorologici del servizio Meteomont;
ogni altra normativa vigente in materia;
ORDINA:
la revoca parziale dell’Ordinanza Sindacale n. 4 del 03.04.2026, limitatamente al sentiero escursionistico denominato G1, con conseguente ripristino della normale fruibilità dello stesso;
la conferma del divieto di accesso, transito e sosta sul sentiero escursionistico denominato G2, a chiunque, anche se dotato di adeguata esperienza o attrezzatura, inclusi escursionisti, scialpinisti e mezzi motorizzati, nelle aree interessate, nei tracciati e nei versanti sovrastanti e sottesi, in ragione delle persistenti condizioni di rischio;
DISPONE
la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
la diffusione alla cittadinanza tramite sito istituzionale e canali ufficiali;
la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti enti per quanto di competenza: - Prefettura di Chieti – U.T.G.; - Stazione Carabinieri Forestali competente; - Ente Parco Nazionale della Majella; - C.N.S.A.S. – Servizio Regionale Abruzzo; - Comando Stazione Carabinieri;
AVVERTE che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.