PREMESSO CHE: il territorio comunale è stato recentemente interessato da eventi valanghivi che hanno coinvolto aree montane e boschive; tali eventi hanno determinato condizioni di instabilità del manto nevoso e dei versanti, con rischio concreto di ulteriori distacchi;
CONSIDERATO CHE: permane una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità nei sentieri montani già oggetto di chiusura con ordinanza n.7 datata 04.04.2026; la raccolta di legna comporta la frequentazione e la permanenza in aree ad alto rischio; le segnalazioni della protezione civile regionale che confermano l'elevato rischio valanghivo; la comunicazione dei Carabinieri Forestali – Parco della locale Stazione.
VISTI: l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); la Legge n. 225/1992 e s.m.i. (Protezione Civile); il Regolamento Comunale per l'uso civico e la gestione dei boschi e delle aree forestali; il Codice Penale, art. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), ove applicabile; la Legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;
RITENUTO: necessario adottare con urgenza misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica, nelle aree;
ORDINA La proroga della chiusura dei sentieri montani e il divieto assoluto e immediato di raccolta legna, nonché di accesso per tale attività, in tutte le aree del territorio comunale interessate da eventi valanghivi, individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Protezione Civile, come segue; Monte Morrone versante Ovest – zona denominata Balze; Maiella – località Rava Giumenta Bianca – Selvalongo (direttissima; Maiella località – Valle dei Ferrari; Maiella località il Cesone; Maiella località –Fondo Maiella - Valle del Fondo e Colle Alto. Il divieto è esteso a chiunque, anche se munito di autorizzazione o titolo alla raccolta; Il presente provvedimento ha efficacia immediata e resterà in vigore fino a revoca, subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza;
STABILISCE che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione della presente ordinanza comporta: - sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000; - eventuale sequestro del materiale raccolto e delle attrezzature utilizzate; - segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora ricorrano gli estremi di cui all'art. 650 c.p.;
che restano ferme le ulteriori sanzioni previste dal Regolamento Comunale vigente in materia forestale e di uso del patrimonio boschivo;
DISPONE che la Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine vigilino sull'osservanza della presente ordinanza; la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune; la massima diffusione alla cittadinanza;
TRASMETTE il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per le attività di vigilanza a: - Comando Carabinieri Forestali – Parco, Stazione di Pacentro - Prefettura di l'Aquila - Polizia Locale - Protezione Civile
AVVERTE In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs n.285/92, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92; A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.