Riapertura parziale dell'intera rete sentieristica del Comune di Sant'Eufemia a Maiella
24-04-2026 09:46 -
Il SINDACO con ORDINANZA N.9 del 24 APRILE 2026
RICHIAMATA l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 06 del 03.04.2026, con la quale è stata disposta, con decorrenza immediata e fino a revoca del dispositivo, la chiusura di tutti i sentieri ricadenti nel territorio comunale di Sant'Eufemia a Maiella per ragioni di pubblica incolumità;
CONSIDERATO che le condizioni meteorologiche e nivologiche che avevano determinato l'adozione del provvedimento di chiusura generale dei sentieri sono significativamente migliorate, con conseguente riduzione del pericolo sulla maggior parte del territorio comunale;
VERIFICATO che non sussistono più, sulla generalità dei sentieri del territorio comunale, le situazioni di pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità che avevano giustificato l'adozione del provvedimento contingibile e urgente n. 06/2026;
DATO ATTO, tuttavia, che:
- sul sentiero identificato come HT5 si è verificato un evento valanghivo (slavina) che ha interessato il tracciato del sentiero, determinando la presenza di materiale legnatico e detritico su alcuni tratti della sede del percorso; - sulla strada Interpoderale (A2 MTB) direzione Lama Bianca, nel tratto oltre la progressiva chilometrica di 1 km e 400 metri, permangono condizioni di pericolo connesse alla presenza di materiale detritico e legnatico che costituiscono rischio per l'incolumità delle persone che potrebbero accedere al percorso;
RITENUTO che, in applicazione del principio di proporzionalità che deve connotare l'esercizio dei poteri extra ordinem, sussistono i presupposti per la revoca parziale dell'ordinanza n. 06/2026, con contestuale riapertura dei sentieri sui quali sono venute meno le condizioni di pericolo, mantenendo:
- il divieto assoluto di transito sull'intero sentiero HT5 limitatamente ai tratti interessati dal deposito di legnatico proveniente dalle slavine verificatesi nei primi giorni di Aprile 2026; - il divieto di transito sulla Interpoderale (A2 MTB) limitatamente al tratto oltre la progressiva chilometrica di 1 km e 400 metri, nel quale permangono condizioni di pericolosità per la presenza di legnatico proveniente dalle slavine verificatesi nei primi giorni di Aprile 2026; ;
VISTI: gli artt. 50, comma 5, e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
REVOCA
1. L'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 06 del 03.04.2026 avente ad oggetto la chiusura temporanea di tutti i sentieri ricadenti nel territorio comunale di Sant'Eufemia a Maiella, limitatamente alla generalità dei sentieri comunali ad eccezione del sentiero HT5 limitatamente ai tratti interessati dal deposito di legnatico proveniente dalle slavine verificatesi nei primi giorni di Aprile 2026 e della strada Interpoderale (A2 MTB) nel tratto oltre la progressiva chilometrica di 1 km e 400 metri, per essere venuti meno i presupposti di fatto che ne avevano giustificato l'adozione con riferimento agli altri sentieri.
DISPONE
1. Il mantenimento del divieto assoluto di transito sul sentiero identificato come HT5 limitatamente ai tratti interessati dal deposito di legnatico proveniente dalle slavine verificatesi nei primi giorni di Aprile 2026, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del tracciato; 2. Il mantenimento del divieto assoluto di transito sulla strada Interpoderale (A2 MTB) nel tratto oltre la progressiva chilometrica di 1 km e 400 metri fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del tracciato; 3. L'installazione di idonea segnaletica di divieto di transito all'inizio del sentiero HT5 limitatamente ai tratti interessati dal deposito di legnatico proveniente dalle slavine verificatesi nei primi giorni di Aprile 2026 e sulla strada Interpoderale (A2 MTB) alla progressiva chilometrica di 1 km e 200 metri dall’inizio del tracciato, recante l'indicazione del pericolo presente e della interdizione al transito a partire dalla progressiva chilometrica di 1 km e 400 metri.
AVVERTE che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ai sensi di legge; che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 c.p.; che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni ovvero ricorso gerarchico al Prefetto;
DISPONE la pubblicazione all'Albo Pretorio online; la trasmissione alla Prefettura di Pescara, alla Questura competente, alla Stazione dei Carabinieri, alla Stazione dei Carabinieri Forestali "Parco", al Reparto Tutela e Biodiversità, all'Ente Parco Nazionale della Maiella, al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo, e ai Comuni confinanti; la massima diffusione tramite sito istituzionale.