Riapertura dei sentieri ricadenti nel territorio del Comune di Lama dei Peligni

24-04-2026 11:00 -

Il SINDACO con ORDINANZA N. 12 del 16 APRILE 2026

PREMESSO che a seguito dei gravi eventi meteorologici verificatisi in Abruzzo ed in particolare le abbondanti piogge e nevicate anche sul territorio del Comune di Lama dei Peligni, con gravissimi disagi a persone e cose, nonché le rilevanti problematiche per la circolazione stradale è stata emessa Ordinanza sindacale n. 8 del 01.04.2026 ad oggetto:”DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E CARRABILE DELLE SEGUENTI STRADE: VIA PANORAMICA DA BIVIO NAZIONALE FRENTANA, VIA DEL CALVARIO DAL CAMPO SPORTIVO IN SU, TRATTO FRA PIETRO SILVESTRI E VIA DEL CONVENTO DA OBELISCO – DIVIETO DI TRANSITO SU TUTTI I SENTIERI MONTANI RICADENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI PER POTENZIALE PERICOLO DI VALANGHE” al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità si è ritenuto necessario:

- impedire la circolazione dei mezzi ed il transito dei pedoni lungo i seguenti tratti di strada: Via Panoramica da bivio Nazionale Frentana, Via del Calvario dal campo sportivo in su, tratto Fra Pietro Silvestri e Via del Convento da obelisco;
- impedire il transito e l'accesso su tutti i sentieri montani ricadenti sul territorio del comune di Lama dei Peligni;

ACCERTATO, pertanto, che non sussistono più condizioni meteo avverse e pericoli per le zone interessate dall'ordinanza in oggetto;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono più i presupposti di contingibilità ed urgenza che avevano determinato l'adozione della precedente ordinanza;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A
La revoca dell'Ordinanza sindacale n. 8 del 01.04.2026 avente ad oggetto: “DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E CARRABILE DELLE SEGUENTI STRADE: VIA PANORAMICA DA BIVIO NAZIONALE FRENTANA, VIA DEL CALVARIO DAL CAMPO SPORTIVO IN SU, TRATTO FRA PIETRO SILVESTRI E VIA DEL CONVENTO DA OBELISCO – DIVIETO DI TRANSITO SU TUTTI I SENTIERI MONTANI RICADENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI PER POTENZIALE PERICOLO DI VALANGHE””;

D I S P O N E
La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico nelle strade citate non in contrasto con la presente;

Altresì, che la presente ordinanza sia trasmessa a:
• Prefettura di Chieti ‐ Ufficio Territoriale del Governo ‐ PEC: protocollo.prefch@pec.interno.it;
• Comando Stazione Carabinieri di Lama dei Peligni ‐ PEC: tch30697@pec.carabinieri.it;
• Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” Nucleo CC “Parco” di Fara San Martino – PEC: fch42635@pec.carabinieri.it;
• Ente Parco Nazionale della Maiella – PEC: pnm@pec.parcomaiella.it;
• Regione Abruzzo – Agenzia Regionale di Protezione Civile- PEC: apc001@pec.regione.abruzzo.it;
• Reg. Abruzzo – Serv. Emerg. di Prot. Civile (sala Operativa) – Pec: apc002@pec.regione.abruzzo.it;
• Reg. Abruzzo - Serv. Programmazione attività di P.C. - apc003@pec.regione.abruzzo.it;
• Provincia di Chieti - protocollo@pec.provincia.chieti.it;
• Comando Stazione Vigili del Fuoco di Chieti Pec: com.chieti@cert.vigilfuoco.it;
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Sala Operativa) - com.salaop.chieti@cert.vigilfuoco.it;
• Regione Abruzzo - Ufficio Genio Civile di Chieti - Pec:dpe017@pec.regione.abruzzo.it
• Dott. D'Aquila Pinuccio Pec: pinodaquila@pec.epap.it
• Dott. Di Giosaffatte Davide Mail: presidente@guidealpineabruzzo.it

A V V E R T E
Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR competente per territorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine e in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992.