Riapertura parziale dei sentieri ricadenti nel territorio del Comune di Caramanico Terme

24-04-2026 13:11 -

Il SINDACO con ORDINANZA N. 25 del 24 APRILE 2026

PREMESSO CHE:
a seguito degli eventi nivologici dello scorso mese di fabbraio fu emessa Ordinanza n° 6 del 22/02/2026 con la quale veniva disposta la chiusura temporanea al traffico della strada intercomunale "Pedemontana Morrone” per rischio valanghe;
a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei primi giorni del mese di aprile 2026, è stata disposta, con Ordinanza Sindacale n. 17 del 02/04/2026, la chiusura di tutti i sentieri della Valle dell’Orfento e di quelli ricadenti nel territorio comunale di Caramanico Terme;
sono stati quindi effettuati sopralluoghi dagli uffici comunali e dal personale dei Carabinieri forestali che hanno rilevato diffuse criticità, alcune di modesta entità ed altre di considerevole rilevanza ai fini della fruibilità; il sentiero più danneggiato risulta essere quello denominato “Le Scalelle” dove oltre al diffuso degrado del percorso si sono registrate due frane che vi insistono;

CONSIDERATO CHE :
La rete sentieristica costituisce un fondamentale elemento di economia per il nostro paese, i cui fruitori sono stimati nell’ordine di alcune decine di migliaia, specie in questo momento di gravi crisi dovuta alla chiusura delle Terme;
Per la ragione su esposta, in vista della imminente ripresa della stagione escursionistica, si è ritenuto necessario disporre la ripulitura dei sentieri finalizzata al ripristino delle condizioni precedenti l’evento in premessa, ove possibile, al fine di consentirne la riapertura;
A seguito di sopralluoghi e verifiche successivi gli interventi di ripristino, effettuati dal personale competente, è stato accertato che su alcuni tratti della rete sentieristica comunale, sono state ripristinate le condizioni quo ante e rimossi i principali impedimenti alla fruizione;
Che il rischio valanghe non sussiste più, visto il pressoché totale scioglimento delle nevi nel versante del Morrone interessato;

RITENUTO:
di poter procedere a una revoca totale della Ordinanza n. 6 del 22/02/2026;
di poter procedere a una revoca parziale della Ordinanza n. 17 del 02/04/2026, limitatamente ai sentieri per i quali è stata ripristinata l’originaria condizione di fruizione e di mantenere invece la chiusura per tutti gli altri sentieri non ancora manutenuti;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA
1. La revoca totale dell’Ordinanza n. 6 del 22/02/2026;
2. La revoca parziale dell’Ordinanza Sindacale n. 17 del 02/04/2026, secondo il seguente disposto:

Viene disposta la riapertura di tutti i sentieri autorizzati insistenti sull’intero territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti elencati per i quali non sono state ancora ripristinate le condizioni quo ante:
Sentiero S - tratto dal Centro Visite Valle dell’Orfento - Ponte San Cataldo fino al Ponte di Caramanico SS487 (Sentiero delle Scalelle);
Sentiero S - tratto dalla sbarra di Pianagrande e fino all’Eremo di S. Giovanni (sentiero esposto);
Sentiero S - tratto dal Ponte della Pietra al Balcone di Santa Maria (Rava dell’Avellana);
Sentiero P - tratto dalla località Barbusciana alla C.da Scapisti;
Sentiero B2 - tratto da Grotta di San Nicola, dopo il Ponte di San Benedetto, verso Piscia Giumenta - Ponte della Pietra, fino al Guado Sant’Antonio (versante orografico SX) ;
Sentiero S - tratto da Ponte di San Benedetto verso Eremo di Sant’Onofrio all’Orfento, fino al Ponte della Pietra (versante orografico DX).

La riapertura dei sentieri fa salva la necessità di adottare comportamenti prudenti ed usare abbigliamento adeguato da parte degli utenti e di ulteriori limitazioni derivanti da condizioni di allarme meteorologico o ambientale nonché dalle condizioni nivologiche per le quali si raccomanda la consultazione dei relativi bollettini.

Il provvedimento sarà esecutivo al momento dell’esposizione dei prescritti segnali stradali. La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposta ricorso avverso l’apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall’art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con DPR N. 495/1992.

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Stazione dei Carabinieri Forestali “Parco”, al Reparto Tutela e Biodiversità, all’Ente Parco Nazionale Della Maiella, al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo, alla Polizia Locale di Caramanico Terme e al Prefetto di Pescara.