PREMESSO CHE: il territorio del Comune di Pennapiedimonte è stato interessato da perturbazioni atmosferiche caratterizzate da precipitazioni persistenti e diffuse, che hanno determinato un significativo aumento del carico nivale e condizioni di potenziale instabilità del manto nevoso sui versanti di alta quota sovrastanti i sentieri escursionistici denominati G1 e G2;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 03.04.2026, adottata a tutela della pubblica incolumità, con la quale è stata disposta la chiusura totale e immediata dei sentieri escursionistici denominati G1 e G2; L’ordinanza Sindacale n. 5 con la quale si revocava parzialmente l’ordinanza n. 4, ovvero la riapertura del sentiero G1 e si manteneva la chiusura del sentiero G2;
CONSIDERATO CHE: le condizioni meteorologiche avverse risultano cessate; il manto nevoso ha subito un progressivo assestamento;
RITENUTO pertanto di procedere alla revoca dell’ordinanza sopra richiamata
VISTI
l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile;
i bollettini nivometeorologici del servizio Meteomont;
ogni altra normativa vigente in materia;
ORDINA la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 5 del 09.04.2026, con conseguente ripristino della normale fruibilità dello stesso;
DISPONE
la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
la diffusione alla cittadinanza tramite sito istituzionale e canali ufficiali;
la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti enti per quanto di competenza: o Prefettura di Chieti – U.T.G.;
o Stazione Carabinieri Forestali competente; o Ente Parco Nazionale della Majella; o C.N.S.A.S. – Servizio Regionale Abruzzo; o Comando Stazione Carabinieri; o AVVERTE che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.