PREMESSO CHE: a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei primi giorni del mese di aprile 2026, è stata disposta, con Ordinanza Sindacale n. 17 del 02/04/2026, la chiusura di tutti i sentieri della Valle dell’Orfento e di quelli ricadenti nel territorio comunale di Caramanico Terme;
sono stati quindi effettuati sopralluoghi dagli uffici comunali e dal personale dei Carabinieri forestali che hanno rilevato diffuse criticità, alcune di modesta entità ed altre di considerevole rilevanza ai fini della fruibilità;
è stata emessa Ordinanza n. 25 del 24/04/2026 di parziale revoca della su citata Ordinanza n. 17 del 02/04/2026, relativamente riapertura di tutti i sentieri escursionistici comunali, ad eccezione di alcuni elencati nell’Ordinanza medesima;
è stata emessa Ordinanza n° 27 del 27/04/2026 di ulteriore parziale revoca della Ordinanza n° 17 del 02/04/2026;
CONSIDERATO CHE : La rete sentieristica costituisce un fondamentale elemento di economia per il nostro paese, i cui fruitori sono stimati nell’ordine di alcune decine di migliaia, specie in questo momento di gravi crisi dovuta alla chiusura delle Terme;
Per la ragione su esposta, si è ritenuto necessario disporre la ripulitura dei sentieri finalizzata al ripristino delle condizioni precedenti l’evento in premessa, ove possibile, al fine di consentirne la riapertura;
Tali lavori di ripulitura sono proseguiti estendendoli ad altri sentieri ancora interdetti;
A seguito di sopralluoghi e verifiche successivi agli ulteriori interventi di ripristino, effettuati dal personale competente, è stato accertato che sulla alcuni tratti ulteriori della rete sentieristica comunale, sono state ripristinate le condizioni quo ante e rimossi i principali impedimenti alla fruizione;
I lavori di ripristino e ripulitura hanno interessato i tratti: - sentiero “Le Scalelle”, tratto B6 a partire dal Centro Visite in località Santa Croce e fino al ponte di San Cataldo; tratto S a partire dal Ponte di San Cataldo e fino al ponte di Caramanico lungo la S.S. 487; Nel sentiero “Le Scalelle”, al fine comunque di garantire la corretta fruizione, la percorrenza è INTERDETTA in caso di pioggia. - sentiero S, tratto a partire dal Ponte San Cataldo e fino all’Eremo di Sant’Onofrio; - sentiero B2, tratto a partire dal Guado Sant’Antonio e fino al Ponte della Pietra;
RITENUTO: di poter procedere ad una ulteriore revoca parziale della Ordinanza n. 17 del 02/04/2026, limitatamente ai sentieri in premessa per i quali è stata ripristinata l’originaria condizione di fruizione e di mantenere invece la chiusura per tutti gli altri sentieri non ancora manutenuti;
di dover ripristinare il senso unico di marcia del sentiero “Le Scalelle”, tratto B6 a partire dal Centro Visite in località Santa Croce e fino al ponte di San Cataldo; tratto S a partire dal Ponte di San Cataldo e fino al ponte di Caramanico lungo la S.S. 487; Nel sentiero “Le Scalelle”, al fine comunque di garantire la corretta fruizione, la percorrenza è INTERDETTA in caso di pioggia.
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ORDINA 1. L’ulteriore revoca parziale dell’Ordinanza n. 17 del 02/04/2026, relativamente all’interdizione del transito sui sentieri S e B6 “Le Scalelle”, tratto B6 a partire dal Centro Visite in località Santa Croce e fino al ponte di San Cataldo; tratto S a partire dal Ponte di San Cataldo e fino al ponte di Caramanico lungo la S.S. 487; Nel sentiero “Le Scalelle”, al fine comunque di garantire la corretta fruizione, la percorrenza è INTERDETTA in caso di pioggia.
2. Il ripristino del senso unico di percorrenza sul sentiero “Le Scalelle”, tratto B6 a partire dalCentro Visite in località Santa Croce e fino al ponte di San Cataldo; tratto S a partire dal Ponte di San Cataldo e fino al ponte di Caramanico lungo la S.S. 487, con senso di marcia dal “Centro Visite della Valle dell’Orfento” verso il Ponte di Caramanico;
Resta in vigore la chiusura dei sottoelencati sentieri per i quali non sono state ancora ripristinate le condizioni quo ante: Sentiero P - tratto dalla località Barbusciana alla C.da Scapisti; Sentiero B2 - tratto da Grotta di San Nicola, dopo il Ponte di San Benedetto, verso Piscia Giumenta - Ponte della Pietra (versante orografico SX) ; Sentiero S - tratto dall’Eremo di Sant’Onofrio all’Orfento, fino al Ponte della Pietra (versante orografico DX). Sentiero S - tratto dal Ponte della Pietra al Balcone di Santa Maria (Rava dell’Avellana); Sentiero S - tratto dalla sbarra di Pianagrande e fino all’Eremo di S. Giovanni (sentiero esposto);
Restano vigenti le seguenti prescrizioni: - Divieto di accesso alla Valle dell’Orfento dal “Ponte di Caramanico”, ad esclusione delle Forze dell’Ordine, Operatori di Soccorso, Operatori di Protezione Civile, Gruppo locale di Guardie Ecologiche e Ittiche, escursionisti che percorrono il Cammino di Celestino V (mostrando la credenziale opportunamente timbrata in caso di controllo), utenti autorizzati alla pratica della pesca nei tratti consentiti ,operatori autorizzati alla manutenzione sentieristica;
- L’apposizione di adeguata segnaletica, per il tramite del Servizio Tecnico comunale e/o la collaborazione degli operatori della Cooperativa Majambiente, da posizionarsi nei punti di accesso e negli incroci della rete sentieristica;
- Ingresso con abbigliamento idoneo e calzature adeguate al contesto ambientale,così come indicato nel modulo di registrazione gratuito ed obbligatorio (approvato con D.G.C. n.68 del 20/10/2021);
- Divieto di escursioni al di fuori dei sentieri segnati;
- Divieto di abbandono rifiuti;
- Obbligo di conduzione di cani al guinzaglio (lunghezza max di 1,5 mt), di portare a seguito idonea museruola da mettere all’occorrenza, di raccolta deiezioni e di avere con sé idoneo numero di sacchetti e corretto smaltimento degli stessi;
- Divieto di balneazione, anche per cani al seguito;
- Obbligo attraversamento fiume solo attraverso i punti che hanno ponti in dotazione;
- Divieto di bivacco;
- Divieto di accensione di fuochi;
- Divieto di arrecare danni alle strutture in legno che consentono il supporto, la sicurezza e la viabilità del Sentiero;
- Divieto di schiamazzi e utilizzo di dispositivi di amplificazione audio.
La riapertura dei sentieri fa salva la necessità di adottare comportamenti prudenti ed usare abbigliamento adeguato da parte degli utenti e di ulteriori limitazioni derivanti da condizioni di allarme meteorologico o ambientale nonché dalle condizioni nivologiche per le quali si raccomanda la consultazione dei relativi bollettini. Il provvedimento sarà esecutivo al momento dell’esposizione dei prescritti segnali stradali. La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. Ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposta ricorso avverso l’apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall’art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con DPR N. 495/1992.
DISPONE La trasmissione della presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri, al Reparto Carabinieri Parco Nazionale della Maiella, al locale Nucleo dei Carabinieri Parco Nazionale della Maiella, al Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara, al locale Nucleo dei Carabinieri