A seguito di sopralluogo luogo il sentiero 03 fiume Alento, si è accertato che in diversi punti la staccionata in legno necessita di urgenti lavori di manutenzione e sostituzione di elementi deteriorati;
Considerato che la frequentazione del sentiero in condizioni di rischio può comportare grave pericolo per escursionisti e soccorritori;
Ritenuto di dover provvedere con urgenza al fine di tutelare la pubblica incolumità;
Visto l'art. 222 del T.U. delle leggi sanitarie del 27/07/1934 n. 1265;
Visto l'art. 107 del O.Ivo n. 267/2000;
Visto l'art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del O.Ivo n. 267/2000;
Visto il testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza;
ORDINA
La chiusura temporanea e il divieto di accesso e percorrenza del sentiero 03 Fiume Alento fino alla data di ultimazione dei lavori di messa in sicurezza;
L'installazione di apposita segnaletica informativa di divieto di accesso;
DISPONE
- Che la presente ordinanza sia pubblicata ali' albo pretorio e. sul sito istituzionale del comune;
- Che venga data adeguata comunicazione alla cittadinanza;
- Che copia della presente sia trasmessa a:
Comando provinciale dei VV.FF.;
Prefettura di Pescara;
Comando stazione Carabinieri Forestali di Lettomanoppello;
Protezione Civile regione Abruzzo;
Protezione Civile comunale;
Parco Nazionale Della Maiella;
AVVERTE
Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso entra 60 giorni dalla data della stessa ai sensi del comma 3 dell'art. 37 O.Ivo n. 285/1992 e.s.m.i. e con le formalità stabilite dall'art. 74 del DPR n. 495/1992.