19 Aprile 2024
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Disposizioni per l’esercizio dell’attività di prelievo selettivo dell’ittiofauna presente nei corsi d’acqua all’interno del territorio del Parco Nazionale della Maiella

17-01-2019 - 60,82 MB - Modulistica
icona relativa a documento con estensione zipDisposizioni per l’esercizio dell’attività di prelievo selettivo dell’ittiofauna presente nei corsi d’acqua all’interno del territorio del Parco Nazionale della Maiella

Approvate con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.12 del 11 marzo 2019 e modificate con ordinanza dirigenziale n. 1 del 06.02.2024

Art.1 - Finalità e Principi Generali

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree naturali protette”, nel territorio del Parco Nazionale della Maiella “sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali”.

E' consentita, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della stessa legge 394/91, nei limiti e con le modalità stabilite nelle presenti disposizioni, l'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna, in quanto funzionale alla conservazione degli ecosistemi naturali d'acqua dolce e delle loro dinamiche. Ha infatti lo scopo fondamentale di eradicare le specie alloctone introdotte in passato, favorendo il ripopolamento delle entità tassonomiche autoctone.

Le seguenti disposizioni, disciplinanti tale attività di prelievo selettivo, sono adottate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, di quanto previsto dal Piano per il Parco, pubblicato nel S.O. n. 119 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 17 luglio 2009 e dalla Legge Regionale n. 28 del 27 aprile 2017 “Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne”.

Tale attività è comunque subordinata agli obiettivi di conservazione generale e di equilibrio ecosistemico stabiliti dal Piano del Parco per le singole zone; obiettivi ed equilibri che saranno costantemente monitorati attraverso ricerche e indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilità dell'attività di prelievo selettivo con gli obiettivi di conservazione. Sulla base delle risultanze di tali accertamenti il Direttore dell'Ente stabilisce annualmente il limite massimo di permessi rilasciabili, nonché le specie prelevabili e le località in cui l'attività è consentita.

L'Ente Parco gestisce e coordina lo svolgersi della predetta attività nel proprio territorio; i compiti di sorveglianza, al riguardo, vengono svolti dal personale del Raggruppamento Carabinieri Parchi attraverso il

Reparto Carabinieri Parco Nazionale "Majella", con l'eventuale collaborazione di guardie volontarie coinvolte dall'Ente Parco e di personale tecnico e scientifico del Parco. Nello svolgimento di tali attività il Parco ricerca utili forme di collaborazione degli altri Enti pubblici interessati e dell'associazionismo.


Art.2 - Località di prelievo selettivo dell'ittiofauna e di ripopolamento

L'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna, all'interno del territorio del Parco è consentita esclusivamente nei tratti dei corsi d'acqua, di cui alla sottostante tabella e relativa cartografia allegata, in quanto ricadenti nelle Zone C e D del Piano del Parco.

Per ragioni legate esclusivamente alla riqualificazione ecologica fluviale e con la finalità del raggiungimento degli obiettivi di conservazione, l'attività di prelievo ittico può essere svolta attraverso il coordinamento del personale dell'Ente Parco anche nei tratti fluviali ricadenti in zona A e B del Piano del Parco. Tale attività, in conformità con l'art. 11 della Legge 394
/91, può essere rivolta “per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco” o per la rimozione di entità tassonomiche alloctone.


FIUME ORTA
Codice tratto

Descrizione

Categoria acque

Zona Parco

Disposizioni

ORT-AQ-01

dalle Sorgenti al confine province AQ/PE

A - salmonicole

A e B

Divieto di pesca

ORT-PE-01

dal confine province AQ/PE alla confluenza con il Fosso del Molino

A - salmonicole

A e B

Divieto di pesca

ORT-PE-02

dalla confluenza con il Fosso del Molino alla confluenza con il fiume Orfento

A - salmonicole

C e D

Pesca consentita con autorizzazione nel periodo

Marzo-Settembre con asporto del pescato

ORT-PE-03

dalla confluenza con il fiume Orfento a quella con il T. Farfengo

B - ciprinicole

C e D

Pesca consentita con autorizzazione tutto l'anno con asporto del pescato

ORT-PE-04

dalla confluenza del T. Farfengo al confine del Parco Maiella-Piano d'Orta

B - ciprinicole

A e B

Divieto di pesca



FIUME ORFENTO
Codice tratto

Descrizione

Categoria acque

Zona Parco

Disposizioni

ORF-PE-01

dalle Sorgenti al ponte di San Cataldo (zona interna alla R.N. Valle dell'Orfento)

A - salmonicole

A e B

Divieto di pesca

ORF-PE-02

dal ponte di San Cataldo al ponte di Caramanico

A - salmonicole

C e D

Pesca consentita con autorizzazione nel periodo

Marzo-Settembre, tratto riservato alla pesca a mosca

ORF-PE-03

dal ponte di Caramanico al ponte presso il Mulino Morizio

A - salmonicole

C e D

Pesca consentita con autorizzazione nel periodo

Marzo-Settembre tratto riservato alla pesca a mosca e spinning

ORF-PE-04

dal ponte presso il Mulino Morizio fino alla confluenza con il fiume Orta

A - salmonicole

C e D

Pesca consentita con autorizzazione nel periodo

Marzo-Settembre con asporto del pescato



FIUME VELLA
Codice tratto

Descrizione

Categoria acque

Zona Parco

Disposizioni

VEL-AQ-01

dalle Sorgenti al ponte in loc. S. Alberto

A - salmonicole

A e B

Divieto di pesca

VEL-AQ-02

dal ponte in loc. S. Alberto fino al confine del Parco-S.R. 487

A - salmonicole

C e D

Pesca consentita con autorizzazione nel periodo

Marzo-Settembre con asporto del pescato



In tutti i corsi d'acqua e nei tratti non nominati nella sopra riportata tabella, l'attività di prelievo ittico è espressamente vietata.

E' del pari vietata nei primi 500 metri dei corsi d'acqua, a partire dalla sorgente, per tutelare le attività riproduttive dell'ittiofauna.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è vietata l'immissione di specie ittiche alloctone (art.11, comma 3 lett. a) e il materiale utilizzato per i ripopolamenti ittici deve provenire dai centri ittiogenici ed essere accompagnato da certificato attestante il carattere genetico autoctono.

Le attività di ripopolamento, soggette a preventivo nulla osta dell'Ente Parco, devono essere effettuate con materiale ittico il cui stato sanitario deve rispondere a quanto previsto dal Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonchè alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).

Nei tratti soggetti a ripopolamento, l'attività di prelievo ittico è sospesa per un periodo di 15 giorni successivi alla data del ripopolamento. L'Ente Parco provvederà a diffondere attraverso il sito web ufficiale, i social network e tramite apposizione di cartelli informativi, circa i tratti interessati dai ripopolamenti e i periodi di sospensione dell'attività di prelievo ittico.


Art. 3 - Corsi d'acqua riservati alla pesca con obbligo del rilascio del prelevato

Nei tratti riservati alla pesca a mosca e allo spinning è obbligatorio il rilascio immediato di tutto il prelevato.

La lenza dovrà essere munita di una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo).

Per il recupero del prelevato è obbligatorio l'uso del guadino siliconico ed è vietato il contatto a mani asciutte.

L'entrata in acqua va di volta in volta valutata dall'interessato, rapportandola all'ambiente in cui ci si trova e al rispetto degli altri utenti. Gli spostamenti in acqua vanno limitati alla sola entrata e uscita dall'acqua sul posto prescelto.

È obbligatorio effettuare gli spostamenti lungo il fiume a piede asciutto, limitandosi ad attraversare il fiume solo dove è impossibile accedere alle sponde.


Art. 4 - Autorizzazione e documenti

Per esercitare l'attività di prelievo selettivo della fauna ittica nelle acque del Parco è necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente Parco e può essere concessa solo a chi sia già in regola con quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale del 27 aprile 2017 n.28.

L'autorizzazione del Parco è strettamente personale e deve riportare le complete generalità del titolare e il periodo di efficacia. L'autorizzazione viene rilasciata dietro pagamento dei diritti stabiliti all'art. 7 delle presenti disposizioni, ed entro il numero massimo di permessi rilasciabili, stabilito annualmente dal Direttore dell'Ente. Per ciascun anno, tale limite è stabilito nel numero di 250 permessi annuali, comprensivo dei permessi rilasciati ai residenti e di quelli giornalieri, settimanali e mensili, che al riguardo saranno valutati in relazione al loro peso ponderale rispetto all'anno. Il rilascio dell'autorizzazione avviene su apposita richiesta da parte del prelevatore (mediante la modulistica scaricabile dal sito : https://www.parcomajella.it/Disposizioni-per-l-esercizio-dell-attivita-di-prelievo-selettivo-dell-ittiofauna-presente-nei-corsi.htm ) da presentare presso le sedi del Parco con allegata ricevuta di pagamento dei diritti se dovuti, direttamente a mano negli orari di apertura dei uffici o a mezzo posta all'indirizzo Ente Parco Nazionale della Maiella:

- Sede Operativa, Via Badia, n.28 - 67039 SULMONA (AQ) – mail: info@parcomaiella.it; pec: pnm@pec.parcomaiella.it;

- Sede Scientifica, Via del Vivaio, 65023 Caramanico Terme (PE) – mail: sedescientifica@parcomaiella.it;


La presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al prelievo ittico deve essere presentata almeno 3 giorni prima dell'inizio periodo prescelto.

Insieme all'autorizzazione viene rilasciato un apposito libretto di prelievo. Il prelevatore ogni giorno di attività deve compilare il foglio relativo con penna indelebile secondo le indicazioni in esso contenute; il riempimento della parte relativa alle catture deve avvenire subito dopo ogni singola cattura. Al termine della stagione di prelievo selettivo dell'ittiofauna di cui all'articolo 5, o alla scadenza del permesso temporaneo, le informazioni riportate nel libretto di prelievo devono essere trasmesse all'Ente Parco, con apposita comunicazione (mail a info@parcomaiella.it) o compilando il modulo per la successiva richiesta di autorizzazione per l'esercizio di attività di prelievo ittico. In caso di mancata trasmissione, l'Ente Parco si riserva la facoltà di non rilasciare al richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di prelievo.

Autorizzazione e libretto di prelievo dovranno essere esibiti a richiesta degli agenti del Raggruppamento Carabinieri Parchi del Reparto Carabinieri Parco Nazionale "Majella", e del personale del Parco incaricato di funzioni di sorveglianza e delle altre forze di polizia.

Il rilascio dell'autorizzazione a un minore di 18 anni è disposto su istanza di chi ne esercita la potestà genitoriale. I minori di quattordici anni possono esercitare l'attività di prelievo ittico solo se accompagnati da un adulto in possesso di autorizzazione; l'eventuale prelievo è annotato nel tesserino segnacatture del maggiorenne.


Art. 5 - Periodi, orari di prelievo, numeri e misure consentite

Per i periodi, le misure e il numero dei individui pescabili giornalmente, si fa riferimento alla normativa Regionale in vigore e in particolare a quanto disposto dal Calendario Ittico regionale annuale.
Il riposo biologico è istituito nei giorni di martedì e giovedì per l'intera stagione di pesca per le acque di categoria A (ai sensi dell'art 10 della Legge Regionale 27 Aprile 2017, n. 28).


Art. 6 - Mezzi e metodi di prelievo

L'attività di prelievo ittico può essere esercitata nel territorio del Parco con mezzi e attrezzi consentiti per la pesca dilettantistico-sportivo di cui all'art. 28 della legge regionale 27 aprile 2017.
Sul libretto segnacatture, il prelevatore deve annullare con penna ad inchiostro indelebile dopo il prelievo di ogni esemplare. Dopo il prelievo dell'ultimo esemplare consentito, il prelevatore deve smettere l'attività.
Non è consentito l'uso e la detenzione di larve di mosca carnaria e non è consentita qualsiasi forma di pasturazione.
In generale è vietato il prelievo delle specie di pesci di cui all'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE ed elencate nell'Allegato II della stessa e presenti nella scheda della Zona di Protezione Speciale codice IT7140129 denominata “Parco Nazionale della Maiella”, in particolare la Trota mediterranea (Salmo macrostigma= Salmo cettii), il Barbo comune (Barbus plebejus) e la Rovella (Rutilus rubilio).
Il prelievo delle suddette specie è consentito solo se previsto da appositi piani di gestione che ne garantiscano la conservazione dei popolamenti nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni.
E' altresì vietato il prelievo del Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) in quanto specie di cui all'Articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE, elencata nell'Allegato II della stessa e presente nella scheda della Zona di Protezione Speciale codice IT7140129 denominata “Parco Nazionale della Maiella”.


Art. 7 - Diritti di prelievo ittico

Per i residenti e i nativi nei Comuni del Parco, l'autorizzazione al prelievo ittico è gratuita ed è valida per l'intera stagione in cui tale attività è consentita.
I non residenti e non nativi nei Comuni del Parco, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sono tenuti al versamento di un corrispettivo, definito in base al numero di giornate richieste come di seguito indicato:

- n. 1 giornata fruibile nell'arco di una settimana: € 10,00;

- n. 3 giornate fruibili nell'arco di 15 giorni: € 20,00;

- n. 12 giornate fruibili nell'arco di 30 giorni: € 60,00;

- Annuale € 150,00.

Tali tariffe potranno essere aggiornate o modificate annualmente con provvedimento del Direttore, in relazione alle mutate condizioni dell'ecosistema dei corsi d'acqua e/o socioeconomiche.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso le sedi Legale di Guardiagrele e Operativa di Sulmona, oppure tramite bonifico postale IBAN IT30F0760115500000019576651 o mediante versamento sul conto corrente postale n. 19576651. Bonifico e versamento dovranno essere intestati a Ente Parco Nazionale della Maiella, via Occidentale, 6 - 66016 Guardiagrele (CH) con la causale “Autorizzazione all'esercizio del prelievo ittico selettivo” e riportare l'indicazione del periodo di riferimento.
Per i disabili riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), minori con età inferiore ai diciotto anni non compiuti, per coloro che hanno superato il settantantesimo anno di età, per i residenti e i nativi in uno dei comuni del Parco, l'esercizio del prelievo ittico selettivo è gratuito e può essere esercitato purché muniti di autorizzazione del Parco.


Art. 8 - Gare di pesca

Nei corsi d'acqua all'interno del parco sono vietate le gare e i raduni di pesca, in quanto tali attività risultano in contrasto con l'art. 11, comma 3, lett. a) della legge 394/91 e comunque non sono compatibili con la tutela degli ecosistemi fluviali del Parco.


Art. 9 - Norme di protezione e salvaguardia generali

È vietata l'immissione di qualsiasi specie ittica negli ambienti acquatici del Parco, senza lo specifico rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
È vietato negli ambienti acquatici del Parco qualsiasi tipo di manomissione delle sponde, del fondo e dell'alveo.


Art. 10 - Sanzioni

Le violazioni delle presenti disposizioni, oltre l'immediato sequestro cautelare di quanto prelevato, o di quanto comunque costituisca il prodotto dell'attività illecita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e seguenti della legge n. 689/1981, comportano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative determinate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 06.12.1991 n. 394 e sulla base di quanto riportato nella tabella di graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 30 comma 2 della legge n. 394/1991, approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2017, n. 27:

  • attività di pesca sportiva non autorizzata: da un minimo di 25,82€ a un massimo di 1.032,91€;
  • introduzione, in ambiente naturale, di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, o di specie geneticamente modificate (per unità): da un minimo di 25,82€ a un massimo di 1.032,91€;
  • inquinamento di corpi idrici superficiali e sotterranei: responsabilità penale;
  • modificazione del regime delle acque (centrali e centraline idroelettriche, captazione di sorgenti superficiali e sotterranee, deviazione di corsi d'acqua, bonifica e interramento di invasi, stagni, zone umide anche di carattere temporaneo, ecc): responsabilità penale;
  • introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, in violazione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco: responsabilità penale;
  • attività di pesca in assenza od in violazione (e per ogni singola violazione) dell'autorizzazione dell'Ente Parco: (per ogni singola violazione e per ogni esemplare): minimo € 75,00, massimo € 1.032,00 (sanzione da irrogare ex art. 16 L. n. 689/1981 € 150,00);
  • attività di pesca in Zona A o B del Parco ovvero nelle Riserve Naturali dello Stato comprese nel perimetro del Parco ove detta attività è vietata ovvero in violazione degli artt. 1 comma 4, 3 comma 2 e 5 delle presenti disposizioni: (per ogni singola violazione) minimo € 25,00, massimo € 1.032,00;
  • immissioni in assenza od in violazione del nulla osta dell'Ente Parco, (per ogni singola violazione): minimo € 25,00, massimo € 1.032,00;
  • manomissione del fondo e dell'alveo negli ambienti acquatici: minimo € 25,00, massimo € 1.032,00;
  • introduzione e impiego di materiale esplosivo, corrente elettrica, sostanze venefiche, o qualsiasi altro mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzati: minimo € 25,00, massimo € 1.032;
  • alterazione dello stato delle acque: minimo € 25,00, massimo € 1.032,00;
  • abbandono esche o pasture o pesci o rifiuti, lungo gli argini dei corsi d'acqua o nelle immediate vicinanze, minimo € 25,00 massimo € 1.032,00;
Le violazioni alle presenti disposizioni comportano altresì la revoca automatica dell'autorizzazione per la stagione di prelievo ittico in corso. In caso di recidiva è fatto divieto di procedere al rilascio di autorizzazioni per l'attività di prelievo selettivo della fauna ittica nel territorio del Parco.



Art. 11 - Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Disposizioni, valgono le normative nazionali e regionali vigenti.


Art. 12 - Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 07 febbraio 2024.

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