19 Marzo 2024
Un Parco di Montagna affacciato sul Mare

Aggiornamento al Piano per il Parco Nazionale della Maiella

Il Parco Nazionale della Majella ha provveduto ha provveduto ad avviare, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L. 394/91, l’iter di aggiornamento del Piano per il Parco Nazionale della Majella.
Il Piano per il Parco, assieme al Regolamento, costituisce il principale strumento di gestione di un Parco Nazionale. In particolare, il Piano per il Parco individua le attività consentite e persegue la sua funzione mediante la suddivisione del territorio amministrato dall’Ente in zone a diverso grado di protezione (art. 12 l. 394/1991). Il Regolamento, di poi, non soltanto stabilisce eventuali deroghe ai divieti generali (art. 11 comma 3 l. 394/1991), ma soprattutto disciplina l’esercizio delle attività consentite dal Piano.
In tal senso, l’art. 12 l. 394/1991 stabilisce che:
a) la tutela dei valori naturali ed ambientali (nonché storici, culturali, antropologici, tradizionali) è affidata all’Ente Parco;
b) il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse;
c)gli interventi previsti nel Piano sono urgenti ed indifferibili (per cui sono immediatamente operativi gli strumenti di cui all’art. 15 l. 394/1991);
d) il Piano è sovraordinato rispetto a qualsiasi altro strumento di pianificazione mediante il meccanismo della sostituzione (“sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione”);
e) il Piano è vincolante nei confronti delle amministrazioni tutte (anche statali o autonome o territoriali) e dei privati.



L’aggiornamento al Piano per il Parco si compone della seguente documentazione:


2. Gli Allegati cartografici





2.4 Carta sistemi di fruizione in scala 1:25.000



- Quadrante Nord



- Quadrante Centro




Il Piano è, altresì, integrato dalle previsioni e dagli elementi grafici e cartografici contenuti dei piani di gestione delle Aree Natura 2000.


SCARICA TUTTI I DOCUMENTI DI PIANO IN FORMATO ZIP



CARTOGRAFIE RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEL PARCO



Per quel che concerne la Carta della Zonazione allegata al Piano per il Parco, sono state individuate le seguenti zone e sottozone:

- Zona A – Riserva integrale;

- Zona B - Riserva generale orientata;

- Zona C - Area di protezione;

- Zona D - Area di promozione economica e sociale;

- Sottozona D1 – Insediamenti turistici extraurbani esistenti

- Sottozona D2 – Zone A, B, C, D dei piani urbanistici comunali

- Sottozona D3 – Altre zone dei piani urbanistici comunali, quali: zone di interesse generale, destinate alla valorizzazione dei beni culturali, dello sport e delle attività ricreative; parchi e zone di salvaguardia, per aree che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività; zone cimiteriali e relative fasce di rispetto.

Ad integrazione di quanto sopra riportato, nelle aree ricadenti in Zone A Riserve integrali sono state individuate le cosiddette “Aree di riserva speciale” (par. 3.7), nelle quali sono ricompresi ambiti caratterizzati da particolari valori ambientali o da rilevante interesse scientifico la cui gestione, con particolare riferimento all’accesso ed alla fruizione, deve essere oggetto di specifici regolamenti o disciplinari che possono essere oggetto di apposite convenzioni con enti pubblici o privati.


La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è definita dalla Direttiva 2001/42/CE e concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Obiettivo della procedura è quello di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (Art.1 Direttiva 2001/42/CE).
La Regione Abruzzo disciplina l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica mediante la Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” e successive integrazioni.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dev’essere integrata fin dall’inizio del processo di pianificazione al fine di fornire i criteri per scegliere la strategia di “ambientalmente più sostenibile”. Per questo deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del Programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa (Art.4 Direttiva 2001/42/CE).
La valutazione ambientale strategica comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. n.4 del 16/01/2008:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

b) l'elaborazione del Rapporto Ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del Rapporto Ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.



SCARICA I DOCUMENTI DELLA VAS



- Rapporto ambientale



- Sintesi non tecnica



Poiché il territorio del Parco Nazionale della Majella è interessato, come detto, dalla presenza di diversi Siti Natura 2000, ai sensi della normativa vigente, il Piano per il Parco sarà sottoposto alla procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) secondo le modalità previste dal DPR dell’8 settembre 1997, n. 357, Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna” e dal testo coordinato “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”, D.G.R. n° 119/2002 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del coordinamento e della semplificazione dei procedimenti, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (art.10, comma.3) stabilisce che “la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il Rapporto Ambientale e lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato “G” dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale”.
Al fine di ottimizzare le procedure connesse al nuovo Piano per il Parco ed alle relative valutazioni ambientali, lo Studio di Incidenza costituirà un documento a sé stante allegato ai documenti di VAS e nel parere motivato si darà atto degli esiti della V.Inc.A. relativi al giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo.
La procedura di V.Inc.A. verrà avviata al termine delle prime consultazioni sul Rapporto ambientale al fine di poter considerare le osservazioni pervenute.



LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.)

La Valutazione di Incidenza Ambientale all’aggiornamento del Piano del Parco Nazionale della Maiella ha un “carattere endoprocedimentale” ed è da intendersi, nel caso specifico, come incardinata nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (art.10, comma 3 del D.Lgs. 152/06).

La V.Inc.A. è una procedura introdotta dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” finalizzata alla valutazione dei possibili effetti negativi (incidenze negative significative) determinati dall’attuazione di piani e dalla realizzazione di progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000.

In una visione più ampia, la Valutazione di Incidenza Ambientale si pone come principale obiettivo quello di prevenire e/o mitigare il potenziale deterioramento ecosistemico di un Sito Natura 2000 svolgendo, altresì, un ruolo di raccordo tra le istanze di sviluppo antropico locale e il rispetto del perseguimento degli specifici obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000.

La Direttiva 92/43/CEE “Habitat” pone, inoltre, in evidenzia l’importanza di un corretto equilibrio tra conservazione e attività socio economiche all’interno dei siti della Rete Natura 2000. Tale equilibrio va inteso come strategico in quanto implementa i processi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e, quindi, è funzionale al mantenimento e allo sviluppo della Rete Natura 2000.

L’area individuata dal Piano del Parco Nazionale della Maiella interessa complessivamente 5 Siti Natura 2000 che coprono una superficie di 75.170 ha e comprendono i territori di 39 comuni, di cui 14 appartengono alla provincia di Chieti, 13 alla provincia dell’Aquila e 12 alla provincia di Pescara.

Inoltre, ricadono nei limiti del Parco i seguenti siti Natura 2000:

- Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7140129 “Parco Nazionale della Maiella”

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7130031 “Fonte di Papa”;

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7140203 “Maiella”;

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7140204 “Majella sud-ovest”;

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7140043 “Monti Pizzi-Monte Secine”

Di questi, solo il SIC “Monti Pizzi-Monte Secine” è interamente contenuto nel Parco e dunque nell’omonima ZPS, mentre tutti gli altri, seppure per porzioni limitate, che variano dallo 0,6% (Maiella) al 24,3% (Fonte di Papa), si estendono anche oltre i confini della ZPS.

Il Piano deve essere, dunque, sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale secondo le modalità previste dal DPR dell’8 settembre 1997 n.357, Testo aggiornato e coordinato al DPR 12 marzo 2003 n.120 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna”, dal testo coordinato “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”, DGR n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Valutazione ha lo scopo di individuare l’eventuale incidenza che il Piano del Parco Nazionale della Maiella potrebbe produrre sull’area interessata ed è stata redatta seguendo le “Linee guida per la relazione della Valutazione di Incidenza” di cui all’Allegato C del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvato con DGR n. 119/2002 – BURA n.73 Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche ed integrazioni del Testo Coordinato.

STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA





Link utili sulla procedura di V.Inc.A.

- Regione Abruzzo


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