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Chiusura dei sentieri ricadenti nel territorio del Comune di Palena

04-04-2026 08:14 - Fruizione
Il SINDACO con ORDINANZA N. 10 del 10 APRILE 2026

Considerato che:
- l’Abruzzo è interessato da gravi eventi meteorologici con abbondanti piogge e nevicate in atto da più giorni;
- dalla giornata del 31 marzo 2026 il territorio comunale è stato interessato da ingenti nevicate.
- il susseguirsi di abbondanti piogge e il previsto innalzarsi delle temperature, con conseguente scioglimento degli accumuli nevosi, rende alto il rischio idrogeologico.

Preso atto che il Centro funzionale d’Abruzzo ha diramato:
- l’allerta rossa per rischio valanghe relativamente alla Majella per il giorno 3 aprile 2026, invitando i Comuni delle meteonivozone in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza;
- l’allerta rossa per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro); e l’allerta arancione per RISCHIO IROGEOLOGICO LOCALIZZATO su ABRU-D1 (Bacino alto del Sangro).

Dato atto che con decreto sindacale n. 2 del 03/04/2026 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare nell'ambito del territorio comunale le azioni preventive, il monitoraggio per tutta la fase di allerta delle varie situazioni di criticità e per l'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione.

Vista la nota pervenuta dal Parco Nazionale della Maiella prot. 5363 del 02/04/2026 ad oggetto “Criticità meteo e sentieri”, con la quale invita gli Enti a valutare l’opportunità di emissione di ordinanza di chiusura per i sentieri più vulnerabili a criticità idrauliche e idrogeologiche.

Rilevato che al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità si ritiene necessario impedire il transito e l’accesso su tutti i sentieri montani e non montani, sulla rete sentieristica insistenti sul territorio comunale di Palena.

Accertato che non sussiste la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo e in particolare l’art. 54.

La chiusura con divieto di transito e divieto di accesso su tutti i sentieri montani e non montani, sulla rete sentieristica insistenti sul territorio comunale di Palena fino a revoca della presente ordinanza.

DEMANDA alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento;

DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico nelle strade citate non in contrasto con la presente.

Altresì, che la presente ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura di Chieti ‐ Ufficio Territoriale del Governo ‐ PEC: protocollo.prefch@pec.interno.it;
- Comando Prov.le Carabinieri Chieti - tch30512@pec.carabinieri.it;
- Compagnia Carabinieri Lanciano - tch28857@pec.carabinieri.it;
- Stazione Carabinieri Palena - tch27578@pec.carabinieri.it;
- Carabinieri Forestali “Abruzzo e Molise” Nucleo CC “Parco” di Fara San Martino – PEC: fch42635@pec.carabinieri.it;
- Ente Parco Nazionale della Maiella – PEC: pnm@pec.parcomaiella.it;
- Regione Abruzzo – Agenzia Regionale di Protezione Civile- PEC: apc001@pec.regione.abruzzo.it;
- Reg. Abruzzo – Serv. Emerg. di Prot. Civile (sala Operativa) – Pec: apc002@pec.regione.abruzzo.it;
- Reg. Abruzzo - Serv. Programmazione attività di P.C. - apc003@pec.regione.abruzzo.it;
- Provincia di Chieti - protocollo@pec.provincia.chieti.it;
- Comando Stazione Vigili del Fuoco di Chieti Pec: com.chieti@cert.vigilfuoco.it;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Sala Operativa) - com.salaop.chieti@cert.vigilfuoco.it;
- Regione Abruzzo - Ufficio Genio Civile di Chieti - Pec:dpe017@pec.regione.abruzzo.it
- Dott. D’Aquila Pinuccio Pec: pinodaquila@pec.epap.it
- Dott. Di Giosaffatte Davide Mail: presidente@guidealpineabruzzo.it

AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e del Codice Penale e delle altre norme in materia.

Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR competente per territorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine e in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992.