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Limitazioni al transito lungo il percorso attrezzato del sentiero G7. Modifica dell'ordinanza precedente

08-09-2026 17:21 - Fruizione
Il Sindaco con ordinanza n.16 del 26 agosto 2026

VISTA l’Ordinanza n. 12 del 12/08/2026, avente ad oggetto “LIMITAZIONE AL TRANSITO LUNGO IL PERCORSO ATTREZZATO DEL SENTIERO G7 PASSAGGIO OBBLIGATO PER CIMA MURELLE”;

RICHIAMATA la suddetta Ordinanza n. 12 del 12/08/2026, nella quale è previsto quanto segue:

LIMITARE IL TRANSITO AD UNA SOLA PERSONA PER CIASCUN TRATTO di cavo lungo il percorso attrezzato del sentiero G7 “Passaggio Obbligato” per Cima Murelle;

DI VIETARE LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI PIU’ FRUITORI SUL MEDESIMO TRATTO con decorrenza immediata e fino a successiva revoca mediante apposito provvedimento.

RITENUTO di dover procedere alla soppressione della disposizione relativa all’apposizione, da parte del Parco Nazionale della Maiella, della cartellonistica necessaria alla segnalazione della limitazione prevista dall’ordinanza;

RITENUTO, pertanto, di modificare l’Ordinanza n. 12 del 12/08/2026 mediante l’integrale soppressione della predetta disposizione;

DATO ATTO che la modifica di cui al presente provvedimento riguarda esclusivamente la disposizione sopra indicata e che restano ferme tutte le ulteriori prescrizioni e disposizioni contenute nell’ordinanza originaria;

VISTI gli atti d’ufficio;

RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Art. 1 – Soppressione di una disposizione

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è soppressa integralmente dall’Ordinanza n.12 del 12/08/2026 la seguente disposizione:
“Si demanda al Parco Nazionale della Maiella l’apposizione di cartellonistica necessaria alla segnalazione della suddetta limitazione.”

La predetta disposizione è pertanto eliminata dall’Ordinanza n. 12 del 12/08/2026 e non deve intendersi più parte integrante della stessa.

Art. 2 – Conferma delle restanti disposizioni

Restano ferme, valide ed efficaci tutte le ulteriori disposizioni ovvero:

LIMITARE IL TRANSITO AD UNA SOLA PERSONA PER CIASCUN TRATTO di cavo lungo il percorso attrezzato del sentiero G7 “Passaggio Obbligato” per Cima Murelle;

DI VIETARE LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI PIU’ FRUITORI SUL MEDESIMO TRATTO con decorrenza immediata e fino a successiva revoca mediante apposito provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti enti per quanto di competenza:
  • Prefettura di Chieti – U.T.G.;
  • Stazione Carabinieri Forestali competente;
  • Ente Parco Nazionale della Maiella;
  • C.N.S.A.S. – Servizio Regionale Abruzzo;
  • Comando Stazione Carabinieri di Guardiagrele;
AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. competente ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii.