percorso: Home > News > Fruizione

Riapertura dei sentieri ricadenti nel territorio del Comune di Pacentro

24-04-2026 14:34 - Fruizione
Il SINDACO con ORDINANZA N.12 del 24 APRILE 2026

PREMESSO CHE:
con Ordinanze Sindacali n. 7 e 10 rispettivamente del 04.04.2026 e 15.04.2026 è stata disposta la chiusura e successiva proroga dei sentieri montani e il divieto di raccolta della legna nelle aree interessate da eventi valanghivi;
il territorio comunale è stato interessato da fenomeni valanghivi che hanno determinato condizioni di rischio per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO CHE:
a seguito del miglioramento delle condizioni meteo e della progressiva stabilizzazione del manto nevoso con un notevole abbassamento del grado di pericolo;
pur permanendo una situazione di rischio residuo legata alla presenza di materiale legnoso instabile derivante dagli eventi valanghivi, sono venute meno le condizioni di rischio imminente che avevano reso necessario la chiusura;

VISTI:
l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
la Legge n. 225/1992 e s.m.i. (Protezione Civile);
il Regolamento Comunale per l’uso civico e la gestione dei boschi e delle aree forestali;
l’art. 650 del Codice Penale;
la Legge 689/1981;

RITENUTO:
possibile consentire la riapertura dei sentieri montani percorribili;
necessario mantenere il divieto assoluto di raccolta del legnatico valanghivo;

ORDINA
La revoca, con effetto immediato, delle Ordinanze Sindacali n. 7 e 10, rispettivamente del 04.04.2026 e 15.04.2026, limitatamente alle disposizioni concernenti la chiusura dei sentieri montani.
La riapertura dei sentieri montani nelle seguenti aree:
o Monte Morrone versante Ovest – zona denominata Balze;
o Maiella – località Rava Giumenta Bianca – Selvalongo (direttissima);
o Maiella – località Valle dei Ferrari;
o Maiella – località Il Cesone;
o Maiella – località Fondo Maiella – Valle del Fondo e Colle Alto.
La conferma del divieto assoluto di raccolta del legnatico valanghivo e di accesso alle aree interessate per tale attività, anche se muniti di autorizzazione o titolo.
La raccomandazione a tutti i frequentatori delle aree montane di mantenere comportamenti prudenti. Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

STABILISCE
che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione della presente ordinanza comporta: o sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000; o eventuale sequestro del materiale raccolto e delle attrezzature utilizzate; o segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.;
che restano ferme le ulteriori sanzioni previste dal Regolamento Comunale vigente;

DISPONE
che la Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine vigilino sull’osservanza della presente ordinanza; la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune; la massima diffusione alla cittadinanza;

TRASMETTE
il presente provvedimento a:
- Comando Carabinieri Forestali – Parco, Stazione di Pacentro
- Parco Nazionale della Maiella
- Prefettura di L’Aquila
- Polizia Locale
- Protezione Civile

AVVERTE
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.