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Riapertura parziale della rete sentieristica del comune di Serramonacesca

05-05-2026 08:21 - Fruizione
Il SINDACO con ORDINANZA N.6 del 30 APRILE 2026

Premesso che:

- Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno determinato situazioni di rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento alla percorribilità dei sentieri escursionistici presenti nel territorio comunale;

- Vista l'ordinanza Sindacale n. 4 del 16/04/2026 con la quale è stato disposto la chiusura di tutta la rete sentieristica di questo comune;

- Che al fine di verificare lo stato della rete sentieristica comunale, con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale n. 26 del 28/04/2026, è stato dato incarico al Geologo O.sa Valeria D'Andrea e allo studio di Ingegneria A-I Progetti di effettuare un sopralluogo finalizzato alla verifica sulla sicurezza dei sentieri stessi;

- Vista la relazione rimessa dai predetti tecnici incaricati dalla quale si evince che la rete sentieristica è accessibile e non presenta criticita ad eccezione del Pomticello sul sentiero che porta a Castel Menardo;

Ritenuto pertanto di poter procedere alle revoca della predetta ordinanza n. 04 del 16/04/2026 in quanto sono cessate le condizioni di pericolo sulla rete sentieristica comunale ad eccezione del ponticello del sentiero che porta a Caste Menardo;

Ritenuto inoltre di dover interdire l'accesso all'Eremo di sant'Onofrio in quale la copertura presenta pericolo per l'incolumità pubblica;

Visto il D.lvo n. 267/2000 in particolare l'art. 50 e 54;

ORDINA

1) La revoca della ordinanza sindacale n. 04 del 16/04/2026 in quanto sono cessate le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità sula rete sentieristica comunale ad eccezione del ponticello del sentiero che porta a Castel Menardo che dovrà restare chiuso fino alla sua messa in sicurezza;

2) La chiusura dell'Eremo Di Sant'Onofrio fino alla messa in sicurezza della copertura;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune;
- Che venga data adeguata comunicazione alla cittadinanza;

- Che copia della presente sia trasmessa a:
- Comando provinciale dei VV.FF.;
- Prefettura di Pescara;
- Commissariato di Polizia di stato;
- Comando stazione Carabinieri Forestali di Lettomanoppello;
- Protezione Civile regione Abruzzo;
- Protezione Civile comunale;
- Parco Nazionale Della Maiella;

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso entra 60 giorni dalla data della stessa ai sensi del comma 3 dell'art. 37 O.Ivo n. 285/1992 e.s.m.i. e con le formalità stabilite dall'art. 74 del DPR n. 495/1992.
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