Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco nazionale della Maiella

Art. 1 – Finalità
1.1 Il presente Disciplinare, nel rispetto delle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato, disciplina le modalità di concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole e al patrimonio zootecnico situati nel territorio del Parco Nazionale della Maiella.
1.2 Gli aiuti sono concessi sulla base del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestale e nelle zone rurali. In particolare, gli aiuti di cui al presente Disciplinare soddisfano le condizioni di cui all’articolo 29 (aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti) e al capo I del citato regolamento, alle quali si rinvia per quanto non previsto dal presente Disciplinare.
1.3 In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente Disciplinare e quelle di cui al citato regolamento, prevalgono le norme di quest’ultimo.
1.4 Agli oneri di cui al presente Disciplinare si fa fronte con apposito capitolo di bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Ambito di applicazione
2.1 L’Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole, al patrimonio zootecnico, ai cani da guardiania utilizzati dagli allevatori per le loro attività ed alle strutture strettamente connesse all’esercizio dell’attività agricola o di allevamento a condizione che sussista il nesso di causalità diretta tra il danno subito ed il comportamento dell'animale protetto. Sono altresì indennizzabili, alle medesime condizioni, i danni subiti agli animali da compagnia, se verificatisi all’interno del territorio del Parco, dopo apposita procedura di accertamento peritale e verifica contestuale da parte del Servizio Veterinario del Parco. L'indennizzo è determinato in ragione del danno subito come conseguenza diretta dell’attività degli animali selvatici oggetto di tutela che l’hanno determinato.
2.2 – Possono accedere all’indennizzo le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (prodotti del suolo e dell’allevamento di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) conformemente alla definizione di PMI di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 ed i soggetti attivi nella produzione agricola primaria anche se non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Gli indennizzi possono essere concessi esclusivamente per i danni che si verifichino all’interno del perimetro del Parco.
2.3 - Sono suscettibili di indennizzo i danni provocati dalle seguenti specie:
a) Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus);
b) Lupo appenninico (Canis lupus italicus);
c) Aquila reale (Aquila chrysaetos);
d) Poiana (Buteo buteo);
e) Astore (Accipiter gentilis);
f) Donnola (Mustela nivalis);
g) Faina (Martes foina);
h) Martora (Martes martes);
i) Lontra (Lutra lutra);
j) Gatto selvatico (Felis silvestris);
k) Tasso (Meles meles);
l) Cinghiale (Sus scrofa);
m) Cervo (Cervus elaphus);
n) Capriolo (Capreolus capreolus);
o) Volpe (Vulpes vulpes);
p) Istrice (Hystrix cristata);
q) Lepre (Lepus sp.).
Art. 3 - Denuncia del danno
3.1- Le richieste di indennizzo devono essere effettuate dagli interessati entro le ventiquattro ore successive alla scoperta del danno al Nucleo competente per territorio del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella.
3.2 - Alla richiesta di indennizzo per danni alle colture, sottoscritta dal danneggiato resa in forma di dichiarazione sostitutiva, devono essere allegati:
a) fotocopia del documento di riconoscimento del danneggiato;
b) documentazione/dichiarazione attestante la proprietà o la disponibilità dei terreni;
c) visure catastali con indicazione degli appezzamenti nei quali si è verificato il danno;
d) eventuale copia delle fatture di acquisto delle sementi o di altri documenti fiscali;
3.3 - La denuncia per mancata produzione deve essere presentata antecedentemente al termine del ciclo colturale della specie danneggiata. In particolare, per le seguenti coltivazioni devono essere rispettate le scadenze indicate:
a) Cereali entro il 31 agosto;
b) Patate entro il 31 ottobre;
c) Medicai e colture foraggere entro il 30 settembre;
d) Oleaginose entro il 31 ottobre;
e) Vite entro il 15 ottobre.
3.4 - Alla richiesta di indennizzo per danni alle colture può essere allegata altra documentazione utile all’istruttoria della pratica, come la richiesta di contributi nazionali e dell’Unione europea, laddove il richiedente ne sia beneficiario, preventivi di spesa per l’esecuzione dei lavori di ripristino, perizie, documentazione fotografica, eventuali certificazioni (DOC, biologico ecc.).
3.5 - Qualora i danni si verifichino nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, alla domanda può essere allegata altra documentazione utile all’istruttoria della pratica, come preventivi di spesa per l’esecuzione dei lavori di ripristino, perizie, documentazione fotografica, eventuali certificazioni di prodotto, di processo o di azienda.
3.6 - In caso di danni alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno sette giorni successivi alla denuncia al fine di consentire l’accertamento del danno. Nel caso prima dei sette giorni si sia proceduto ad eseguire operazioni agronomiche che impediscono la valutazione del danno questo non verrà accertato ed indennizzato. La denuncia del danno al raccolto deve essere presentata coerentemente alla effettiva accertabilità del danno e comunque precedentemente al raccolto.
3.7 - La richiesta di indennizzo per danni alla zootecnia deve essere sottoscritta dal danneggiato e resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva.
3.8 - Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del Parco, le imprese di cui all’articolo 2, comma 2.2 sono tenute, anche su indicazione dell’Ente Parco a mettere in atto misure di prevenzione proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all’articolo 2, salvo non siano ragionevolmente possibili nel caso concreto, così come previsto dal punto 7) dell’art. 29 del Regolamento (Ue) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022: Per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi, le autorità competenti degli Stati membri chiedono uno sforzo minimo ai beneficiari. sotto forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani da guardia per allevamenti ecc.) proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata, a meno che tali misure non siano ragionevolmente impossibili. Il presente paragrafo non si applica al primo attacco ad opera di un animale protetto in una determinata zona. I beneficiari devono adeguarsi all’obbligo di realizzare misure di prevenzione, pena la mancata concessione di ulteriori indennizzi.
3.9 – A seguito della denuncia del danno, tutte le fasi di sopralluogo-accertamento-stima del danno, sia per i danni alle colture che per quelli agli animali zootecnici, sono riportate in modo standardizzato all’interno di un software gestionale adottato dall’Ente Parco Nazionale della Maiella e condiviso con il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella, per quanto di propria competenza, che costituisce la base operativa del sistema di tracciabilità e di accertamento del danno di cui all’articolo 2, comma 2.1.
Art. 4 - Accertamento del danno
4.1- I danni sono calcolati per ciascun beneficiario. L’accertamento viene effettuato nel minore tempo possibile dalla denuncia e comunque entro un lasso di tempo utile a non compromettere la possibilità di accertare la causa del danno. La stima dell'entità del danno viene effettuata in collaborazione tra Ente Parco e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella. La successiva valutazione economica dell'indennizzo spettante viene effettuata dall'Ente Parco.
4.2 - L’Ente Parco, attraverso proprio personale tecnico qualificato e abilitato o altre figure professionali abilitate, collabora con il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella - per redigere il verbale di accertamento dell’evento dannoso con relativa istruttoria, effettuare i rilievi del caso, raccogliere elementi informativi in forma standardizzata quali: identificazione delle particelle interessate e del tipo di coltura in atto, misurazioni, coordinate geografiche, tipo di danno ecc.; acquisisce materiale fotografico. Viene, inoltre, accertata l’esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più degli animali di cui all’articolo 2, comma 2.3.
4.3 - Nel caso di danni da predazione al bestiame domestico, deve essere avvertito tempestivamente il Servizio Veterinario del Parco. Il veterinario dell’Ente Parco prende parte al sopralluogo, effettuando apposita perizia medico-legale, ovvero una valutazione standardizzata a supporto dell’accertamento effettuato dal Nucleo competente per territorio del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella. La perizia medico-legale ovvero la valutazione standardizzata sono finalizzate alla eventuale determinazione della causa di morte (o di ferimento) degli animali zootecnici interessati ed alla riconducibilità di essa ad aggressione da animali di cui all’articolo 2, comma 2.3. Il personale del Nucleo competente per territorio del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella avrà cura in ogni caso di realizzare un’accurata documentazione fotografica del caso e procedere alla compilazione della scheda standardizzata di raccolta dei dati, mediante il software gestionale adottato dall’Ente Parco.
4.4 - I servizi veterinari AUSL in caso di rinvenimento di animale domestico deceduto intervengono in ogni caso ai fini della categorizzazione della carcassa e delle altre competenze di sanità pubblica e igiene delle produzioni zootecniche ai sensi della vigente normativa di settore. Per la definizione dell’indennizzo non è necessario richiedere il parere aggiuntivo dei Servizi Veterinari AUSL.
4.5 - Nell’attesa dei sopralluoghi l’allevatore non dovrà rimuovere la/le carcassa/e del/degli animale/i dal luogo dell’uccisione e dovrà provvedere alla sua copertura con apposito telo, salvo diverse indicazioni del Servizio Veterinario dell’Ente Parco ovvero di disposizioni dei Servizi Veterinari AUSL.
4.6 - L'Ente Parco, attraverso proprio personale o altro all'uopo incaricato, provvede periodicamente alla formazione e/o aggiornamento del proprio personale in eventuale coordinamento con quello del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella - in particolare per quanto concerne l’identificazione della specie dannose, la misurazione delle superfici danneggiate e la identificazione e le caratteristiche delle colture interessate, le dinamiche delle predazioni sul patrimonio zootecnico causate da grandi predatori e le attività di ricerca ad esse relative.
4.7 - Per le colture arboree adulte con danni ai tessuti vascolari (scortecciamento, rosicatura, etc.), verrà valutata, laddove possibile, l'entità del minor prodotto determinato da tali danni.
Art. 5 - Valutazione del danno alle colture
5.1 - Per la quantificazione degli indennizzi alle colture si possono includere i costi ammissibili diretti di cui al presente articolo, calcolati in base al valore di mercato delle colture danneggiate dagli animali di cui all’articolo 2, comma 3.
5.2 - L’indennizzo è determinato sulla base di perizie estimative del danno, effettuate sulla base di indagini di mercato comparative o sulla base di valori fissati da mercuriali delle Camere di Commercio territorialmente competenti o da altri organismi istituzionali (ISMEA, ISTAT, MIPAF) che tengano conto di riduzioni dovute alle mancate lavorazioni, assumendo come valore di riferimento la perdita di produzione, riferita all’intero ciclo annuale della coltura e accertato sulla base dei sopralluoghi di verifica svolti. Le valutazioni sono effettuate sulla base di parametri quantitativi riassunti in tabelle redatte, aggiornate e pubblicate periodicamente dall’Ente Parco. Per le colture locali e/o tradizionali possono essere svolte apposite indagini di mercato per accertarne il valore di mercato. Qualora i danni si verifichino nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia riseminabile, all’agricoltore viene riconosciuto un indennizzo equivalente ai costi per il ripristino della stessa coltura.
5.3 - In caso danneggiamento totale della coltura, o qualora il prodotto rimasto non sia sufficiente a compensare le spese di raccolta, l’importo viene calcolato su tutta la produzione potenziale dell’appezzamento, al netto delle spese, non sostenute, per le operazioni di raccolta.
5.4 - Sono esclusi dall’indennizzo i danni alle colture per i quali non sia oggettivamente accertabile l’entità del prodotto perduto, nonché quelli verificatisi su appezzamenti sui quali non risultino applicate le normali buone pratiche agricole.
5.5 - Dall’importo di cui ai commi precedenti devono comunque essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.
Art. 6 - Valutazione del danno al bestiame ed agli apiari
6.1 - Per la quantificazione degli indennizzi al bestiame ed agli apiari si possono includere i costi ammissibili diretti di cui al presente articolo, calcolati in base al valore di mercato degli animali zootecnici oggetto di predazione o degli apiari danneggiati dagli animali di cui all’articolo 2, comma 2.3. Possono altresì essere inclusi i costi indiretti relativi alle spese veterinarie per il trattamento di animali feriti.
6.2 - Per i danni agli animali zootecnici ed agli apiari, il valore di riferimento per l’indennizzo è assunto per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l’eventuale iscrizione ad albi genealogici e registri ufficiali, sulla base di indicazioni fornite dall'ISMEA ed in subordine dell'ISTAT o direttamente da analisi di mercato ovvero valutazioni specifiche condotte dal Servizio Veterinario del Parco.
6.3 - L’Ente Parco può, a richiesta dell’interessato, indennizzare i capi ovini e caprini oggetti di uccisione da parte della fauna selvatica mediante la restituzione con altrettanti capi, aventi lo stesso valore di mercato dei capi uccisi da sostituire, prelevati da apposti allevamenti convenzionati con il Parco.
6.4 - Per i danni agli apiari, l’Ente Parco indennizzerà sia i danni alle famiglie sia i danni alle strutture.
6.5 - In caso di aggressioni accertate a cani da guardiania o altri animali da compagnia (es. cani, gatti, cavalli non DPA ecc.), l’Ente Parco si riserva di svolgere valutazioni economiche appropriate con istruttorie tecniche esperite di volta in volta e finalizzate a determinare il valore di mercato dell’animale ucciso o i costi delle spese veterinarie per la cura dell’animale ferito, conformemente al comma 6.1.
Art. 7 - Valutazione del danno alle strutture
7.1 - Per la quantificazione degli indennizzi all’agricoltura e alla zootecnia si possono includere i costi diretti per i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento che ha determinato il danno. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento.
7.2 - Per i danni alle strutture strettamente connesse all’esercizio delle attività agricole e di allevamento, la stima del danno è determinata in base ad apposita perizia tecnica, redatta dagli uffici dell'Ente, e relativamente al vigente prezziario regionale dei lavori pubblici.
Art. 8 – Intensità e cumulo
8.1 - L’indennizzo può raggiungere fino al 100% dei costi diretti. L’indennizzo per i costi indiretti deve essere proporzionato ai costi diretti e non deve superare l’80% del totale dei costi indiretti ammissibili.
8.2 - I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
8.3 - L’indennizzo di cui al presente disciplinare e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione Europea o nell’ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi diretti ammissibili ed all’80% dei costi indiretti ammissibili. L’indennizzo di cui al presente disciplinare è cumulabile con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis aventi gli stessi costi ammissibili individuabili, nel limite del 100% dei costi diretti ammissibili e dell’80% dei costi indiretti ammissibili.
Art. 9 - Esclusioni e limitazioni
9.1 - L’Ente non indennizza i danni provocati da cani, sia domestici che inselvatichiti.
9.2 - L’Ente Parco, con successivo provvedimento, può fissare una soglia minima di danno economico indennizzabile, per cui l’Ente non indennizzerà i danni il cui valore economico sia inferiore alla predetta soglia.
9.3 - Non sono indennizzabili i danni subiti da:
a) superfici rimboschite;
b) piantagioni arboree di qualunque età;
c) terreni abbandonati in quanto non siano evidenziabili, per le colture annuali, operazioni agronomiche ordinarie svolte nell’ultima annata agraria, e per le altre colture non sia stato possibile accertare un livello di mantenimento della produttività del fondo agricolo;
d) terreni su cui siano state effettuate lavorazioni successivamente al verificarsi del danno.
e) alle tartufaie controllate o coltivate, nel caso in cui queste non siano provviste dell’attestato di riconoscimento rilasciato dalla Regione Abruzzo e sulle quali non siano state messe in opera adeguate strutture di prevenzione;
9.4 - Non sono inoltre ammessi ad indennizzo i danni:
a) relativi a terreni o colture abbandonati da almeno un anno, fatti salvi i prati stabili di proprietà pubblica o privata ove regolarmente falciati;
b) arrecati a giardini, piante ornamentali, a spazi verdi di pertinenza di strutture abitative e ricettive;
c) arrecati a colture forestali artificiali (da legno o meno) di proprietà pubblica o privata, di qualunque età;
d) alle tartufaie naturali;
e) a coloro che, prima del danno, abbiano beneficiato in uso gratuito e temporaneo dall’Ente Parco di recinzioni o altri sistemi di prevenzione per la tutela delle colture dalla fauna selvatica, per le particelle oggetto del danno.
f) le imprese che non hanno provveduto ad attuare le misure di prevenzione di cui all’articolo 3, comma 3.8.
9.5 - Sono inoltre escluse dalla liquidazione, totale o parziale degli indennizzi di cui al presente disciplinare:
a) l’Ente Parco si riserva la facoltà di escludere dall’indennizzo il richiedente che risulti aver commesso violazioni di cui all’art. 30 della legge n. 394/1991 definitivamente accertate, nei limiti temporali di rilevanza giuridica delle relative fattispecie;
b) ove risulti a carico del beneficiario un debito nei confronti dell’Ente Parco (a titolo di esempio: illeciti definitivamente accertati, debiti commerciali ecc), si procederà ex art. 1 comma 1 bis della legge n. 241/1990 e fino a concorrenza del credito di cui trattasi, alla compensazione legale dei rispettivi debiti e crediti, fermi restando i requisiti di cui agli artt. 1241 e seguenti del C.C. e nei limiti della relativa disciplina codicistica richiamata.
c) le imprese in difficoltà come definite all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni oggetto di indennizzo ai sensi del presente disciplinare;
d) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
e) ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo sul contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa dall’interessato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a futuri indennizzi, contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.
9.6 - L’indennizzo è comunque soggetto ad una riduzione del 40% nel caso in cui la coltivazione presenti carenze dal punto di vista delle pratiche colturali.
9.7 - Non si procede all’erogazione di alcun indennizzo in caso di aggressione da parte della fauna selvatica agli animali zootecnici se gli stessi sono:
a) abbandonati e lasciati al pascolo senza alcuna forma di custodia e sorveglianza;
b) pascolanti abusivamente o in luoghi o periodi nei quali il pascolo è vietato dalla normativa nazionale, regionale o dai piani e regolamenti comunali di utilizzo dei beni silvo-pastorali;
c) in caso di non osservanza della normativa vigente in materia di allevamenti zootecnici e/o di irregolarità rispetto alle disposizioni sanitarie vigenti;
d) in caso di mancanza delle necessarie autorizzazioni di Sanità Pubblica Veterinaria rilasciate dalle Autorità competenti;
e) nei casi di assenza della carcassa dell’animale o presenza di resti insufficienti e di mancanza di qualsiasi circostanza utile all’accertamento della causa del danno.
Art. 10 - Liquidazione del danno da fauna
10.1 - L’Ente Parco liquida l’indennizzo all’avente diritto entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di indennizzo controfirmata per accettazione dal danneggiato.
10.2 - Qualora il danneggiato non sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo può presentare, entro 10 giorni dalla notifica della stima del danno stesso, un’apposita richiesta di revisione, documentata, tramite dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche attraverso la presentazione di idonea documentazione (attestati, certificazioni ecc). Qualora la richiesta di revisione contempli una stima del danno alternativa, relativamente ad aspetti tecnici/estimativi inerenti la qualità e la quantità della coltura danneggiata, questa dovrà essere redatta da un professionista abilitato. L’Ente Parco procederà alla valutazione della richiesta con giudizio insindacabile e ne notificherà l’esito all’interessato.
Art. 11 - Contenzioso relativo al danno da fauna protetta
Avverso il provvedimento definitivo di quantificazione e valutazione del danno, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al capo di Stato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.
Art. 12 - Pubblicazione e Informazione
Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale per la registrazione degli aiuti volti a rispettare la normativa dell’Unione Europea in materia di trasparenza degli aiuti di Stato, l’Ente Parco pubblica sul proprio sito internet istituzionale il testo integrale del presente disciplinare.
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