Disposizioni per l'introduzione delle armi nel Territorio del Parco Nazionale della Maiella
Disposizioni per l'introduzione delle armi nel Territorio del Parco Nazionale della Maiella1 ln deroga al divieto di cui all'art. I l comma 3 lett. f) l. 394/1991, possono introdurre e portare o trasportare armi e munizionamento senza autorizzazione:
a. Gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato, e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, limitatamente alle armi in dotazione di cui sono muniti e così come previsto dai rispettivi regolamenti militari, o ai servizi di sicurezza di altro Stato che sia al seguito delle personalità dello Stato medesimo e che sia autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
b. Gli agenti dipendenti di Polizia appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, limitatamente all'armamento in dotazione;
c. Gli agenti degli Enti Locali con qualifiche di polizia giudiziaria (art. 57,30 comma, C.P.C.) e agenti di pubblica sicurezza, limitatamente alle armi in dotazione, negli orari e nei luoghi comandati di servizio e nell 'ambito territoriale dell' Ente di appartenenza;
d. Gli addetti alla polizia Municipale e i dipendenti dell'Ente Parco muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza riconosciuta dal Prefetto, limitatamente alle armi in dotazione e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza;ll personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;
e. I soggetti in possesso di licenza di porto d'armi per difesa personale e le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente alle armi corte da fuoco;
f. Le guardie particolari giurate ed il personale civile dipendente dallo Stato, addetto permanentemente a servizi particolari di pubblico interesse, il quale, per specifica disposizione regolamentare debba essere armato e sia all'uopo espressamente autorizzato.
2-1n tali casi derogatori il porto è ammesso unicamente nelle circostanze di cui alle lettere e) ed f) e nel caso in cui il possesso dell'arma sia funzionale all'attualità di servizio appositamente comandato.
3-Non rientrano nei casi di esenzione di cui al comma I i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente sopra menzionata.
4-Possono introdurre e trasportare mezzi di cattura o di abbattimento della fauna nel territorio, previa autorizzazione del Parco:
a) i ricercatori che svolgono attività scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca;
b) i ricercatori autorizzati allo svolgimento delle attività scientifica, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nella stessa autorizzazione dell'Ente;
c) il personale dell 'Ente;
d) gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo ex art. Il comma 4 1. 394/1991
5-1 dottori in veterinaria esercenti la relativa professione possono detenere e portare nel Parco gli strumenti che quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.
6-Le attività di cattura temporaneo per l'inanellamento a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifico permesso secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 157/92 e dall'art. 5 della L.R. 30/94 previo nulla osta dell'Ente.
7-1 soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Parco, in quanto titolari di licenza di porto d'armi uso caccia, previa autorizzazione annuale dellEnte Parco, possono trasportare le armi detenute ammesse per uso venatorio ai sensi di legge nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, unicamente lungo i tragitti più brevi percorribili per raggiungere i luoghi in cui sono stati ammessi all'esercizio venatorio oppure per compiere le attività strettamente necessarie alla organizzazione dell'attività venatoria, quali il carico dei cani in strutture di allevamento diverse e distanti dalle abitazioni, il trasporto delle carcasse animali presso i centri di raccolta o locali adibiti alla lavorazione o allo smaltimento. Il transito può essere autorizzato su strade statali, provinciali o comunali, mentre il transito su strade comunali non asfaltate o interpoderali può essere autorizzato, in casi eccezionali, solo per motivi che impediscano la percorribilità sulla viabilità ordinaria ovvero qualora sia necessario per abbreviare ulteriormente i percorsi, purché non si arrechi disturbo alla fauna selvatica.
8-1 soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Parco, in quanto titolari di licenza di porto d'armi per difesa personale, per uso sportivo o per uso caccia, previa autorizzazione annuale dell'Ente parco, possono trasportare le armi di cui sono in possesso in ogni caso di giustificato e comprovato motivo del trasporto. 9-Nel caso di singole ipotesi di trasporto legate a movimentazioni dovute per nulla osta ex art. 35 Tulps o al possesso di licenza di collezione di cui agli art. 28 Tulps e IO l. 110/1975, o per il trasferimento della detenzione, conseguente a mutamento di residenza o domicilio nel territorio del Parco, l'autorizzazione dovrà essere richiesta all'Ente parco, almeno trenta giorni prima della data stabilita per il trasporto, con l'indicazione del percorso e degli orari.
10-1 soggetti non residenti o non domiciliati nel teritorio del Parco in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, possono essere autorizzati a trasportare le armi detenute ammesse per l'esercizio venatorio, al solo fine di raggiungere, per la via più breve, le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, esclusivamente lungo le Strade Statali e Provinciali o comunque secondo i percorsi individuati nella domanda e, per conseguenza, assentiti. Alla richiesta di cui al comma successivo dovranno essere allegati i documenti che comprovano l'ammissione all'esercizio venatorio nei luoghi che richiedono, per il loro raggiungimento, l'attraversamento del territorio del Parco.
11-Gli interessati sono tenuti a inoltrare la richiesta di autorizzazione all'Ente parco almeno 30 giorni prima rispetto all'esigenza, corredata da un documento d'identità, dell'elenco delle armi che slintendono introdurre o trasportare, con l'indicazione del numero di matricola e della licenza in materia di armi di cui si è in possesso. Vautorizzazione s'intende normalmente rilasciata per la durata di un anno solare.
12-1n ogni altro caso di introduzione o trasporto di armi all'interno del territorio del Parco dovrà essere richiesta autorizzazione all'Ente parco, ai sensi del precedente comma, con Itindicazione degli specifici motivi del trasporto o dell'introduzione.
13-1n ogni caso il trasporto dovrà avvenire con armi scariche ed in custodia, con munizioni custodite separatamente.
14-Ai sensi del precedente comma 4 lett. d) apposita autorizzazione dovrà essere rilasciata nel caso di introduzione e trasporto di armi dovuta per operazioni di abbattimenti o prelievi da effettuarsi nel territorio del Parco.
15-L'Ente Parco si riserva di limitare con apposito provvedimento le possibilità di trasporto delle armi in ragione di strade, luoghi, orari e giornate anche se in deroga rispetto alle autorizzazioni già rilasciate, previa apposita comunicazione agli interessati.
16- Le violazioni al presente disciplinare costituiscono illecito ai sensi dell 'art. 30, c. 2 della L. 394/91.
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MOULO RICHIESTA TRASPORTO ARMI
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