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Disposizioni per la ricerca e raccolta di tartufi all'interno del territorio del Parco Nazionale della MaIella

23-07-2026 - 37,00 MB - Modulistica
Disposizioni per la ricerca e raccolta di tartufi all'interno del territorio del Parco Nazionale della MaIella

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 21 DEL 02.10.2013

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/2012/0000172 del 12 ottobre 2012, con il quale il Dott. Franco lezzi è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni cinque; vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

visto il Piano del Parco Nazionale della Majella, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.

122/2 del 30/12/2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164, S. O. 119, del 17/07/2009; considerato che:

a partire dal 1 0 gennaio 2011 sono entrate in vigore le disposizioni per la ricerca e raccolta di tartufi all'interno del territorio del Parco Nazionale della Majella, approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 24/12/2010; detta Deliberazione è stata impugnata innanzi al TAR per l'Abruzzo sez. di Pescara, dalla Associazione Micologica Tartufai Abruzzesi, al fine di ottenerne l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia, il quale ha dapprima, con ordinanza n. 62/2011 depositata in segreteria in data 24.03.2011, disposto la sospensione dell'efficacia della stessa e successivamente, con sentenza n. 726/2011 depositata in data 21.12.2011, dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo stata la delibera impugnata revocata dall'Ente Parco con successiva Deliberazione Commissariale n. 9 del 24.10.2011;

considerato che le predette disposizioni sono state inserite nella bozza del Regolamento del Parco, attualmente in fase di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente;

vista la revisione alla bozza del Regolamento del Parco da parte del Ministero dell'Ambiente, pervenuta in data 16/08/2013 ed acquisita con prot. n. 7401 pos. 15 , e le disposizioni contenute nell'art. 22 "Funghi e tartufi" della suddetta bozza revisionata; considerato che è stata approvata dalla Regione Abruzzo la legge n o 66 del 21.12.2012 "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo." (B.U.R.A. Anno XLIII - N. 94 Speciale del 28.12.2012);

tenuto conto delle richieste di raccolta dei tartufi pervenute all'Ente da parte dei raccoglitori, singoli o come libere associazioni di categoria;

rilevato che la raccolta dei tartufi, al pari dei fungi epigei, contribuisce al mantenimento delle popolazioni residenti in aree spesso svantaggiate, incrementando positivamente le possibili attività di "integrazione al reddito" con la ricerca, coltivazione e commercializzazione del prodotto; inoltre rappresenta un importante polo di attrazione turistico del territorio e di traino dei prodotti locali;

considerato che la raccolta del tartufo interessa solo il carpoforo nel giusto periodo di maturazione (così come indicato nel calendario di raccolta delle diverse specie), non rappresentando alcuna fonte di danno per l'individuo fungino; infatti con il termine "tartufo" si intende solamente l'apparato riproduttivo, ossia il corpo fruttifero o carpoforo (che maturando sviluppa al suo interno nuove spore), mentre l'apparato vegetativo del tartufo è dato dal micelio, costituito da cellule filamentose dette ife che raggiungono gli apici delle radici delle piante ospiti e li avvolgono dando origine alla micorriza;

ritenuto che l'attività di ricerca e raccolta di tartufi, così come evidenziato nelle disposizioni per la ricerca e raccolta di tartufi all'interno del territorio del Parco Nazionale della Majella, approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 24/12/2010 e successivamente revocate, possa essere consentita e svolta per le zone B, C, e D come individuate dal Piano del Parco, mentre è fatto assoluto divieto di esercitare l'attività di ricerca e raccolta nelle zone A del Parco, compatibilmente con le previsioni di Piano per il Parco e con la normativa regionale e nazionale di settore;

tenuto conto che l'Ente Parco, in collaborazione con la Regione Abruzzo, intende effettuare un monitoraggio ed un mappatura delle tartufaie presenti all'interno della propria area di pertinenza, anche della zona A del Piano del Parco, al fine di orientare detta attività nelle aree maggiormente compatibili con gli obiettivi di conservazione della natura che esso si prefigge, in ogni caso oggetto di apposito atto deliberativo;

Tutto quanto sopra esposto, visto e considerato;

DELIBERA

La ricerca e la raccolta di tartufi, di qualunque specie, all'interno del territorio del Parco, è subordinata agli obiettivi di conservazione generale e di equilibrio ecosistemico stabiliti dal Piano del Parco per le singole zone;

L'Ente Parco stabilisce annualmente il limite massimo di autorizzazioni rilasciabili e dei quantitativi giornalieri prelevabili pro capite, sulla base di un monitoraggio periodico degli obiettivi di conservazione generale e di equilibrio ecosistemico stabiliti dal Piano del Parco per le singole zone;

La ricerca e la raccolta di tartufi all'interno del territorio del Parco Nazionale della Majella sono consentite esclusivamente nelle zone B, C, e D come individuate dal Piano del Parco, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro 6.12.1991, n.394, nonché di quanto previsto dal Piano per il Parco e dalla L. R. n o 66 del 21.12.2012;

L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi nelle zone A e nelle zone B, C e D ricadenti all'interno delle Riserve Naturali dello Stato è consentita esclusivamente per documentate attività di ricerca scientifica istituzionale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco;

La ricerca e la raccolta possono essere svolte esclusivamente dai titolari di tesserino d'idoneità alla raccolta in corso di validità, i quali sono comunque tenuti al rispetto delle limitazioni e delle regole stabilite dalle vigenti normative della regione Abruzzo e delle loro applicazioni in sede locale, oltre che dai conduttori di fondi a qualsiasi titolo che si riservano il diritto di raccolta secondo quanto stabilito negli art. 9, 20 e 24 della L.R. n o 66 del 21.12.2012;

Gli interessati alla ricerca e raccolta sono tenuti a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ente Parco per l'anno solare in corso, che può prescrivere specifici limiti e condizioni all'esercizio dell'attività. Nella richiesta di autorizzazione, secondo il fac-simile allegato alla presente delibera, dovranno essere indicati i dati anagrafici, la residenza e il numero di licenza regionale, le località che si intendono frequentare per la ricerca e raccolta, nonché il libretto sanitario del cane in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e con i trattamenti vaccinali (richiami annuali) e antiparassitari (trattamenti semestrali) certificati;

La richiesta di autorizzazione può essere presentata presso le sedi legale ed operativa dell'Ente Parco;

Il rilascio dell'autorizzazione può, con apposito provvedimento dell'Ente, essere subordinato al pagamento di una quota, il cui ammontare verrà determinato con il medesimo provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 della legge n. 394/1991 e 3 del D.P.R. 05.06.1995,che sarà destinata dall'Ente esclusivamente a finanziare il monitoraggio dell'attività di prelievo e della produttività tartuficola delle aree naturali vocate, nonché interventi di salvaguardia e di conservazione della natura.

L'Ente Parco si riserva la facoltà, per particolari esigenze di tutela ambientale ed in considerazione della disponibilità della risorsa tartuficola, di limitare temporaneamente il quantitativo ammissibile di raccolta di singole specie nonché l'accesso in determinate aree e/o stabilire il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili;

Restano salvi i diritti collettivi e gli usi civici di tartufatico delle collettività locali, che sono esercitati nel rispetto delle limitazioni e delle regole stabilite dalle vigenti normative della Regione Abruzzo e delle consuetudini locali;

L'accertamento da parte delle competenti autorità, delle violazioni alle prescrizioni ed ai divieti inerenti l'esercizio dell'attività in parola comportano l'automatica sospensione del provvedimento autorizzativo, nonché l'automatica decadenza dello stesso dalla data in cui detto accertamento diviene definitivo; in caso di recidiva, nelle violazioni di cui trattasi, viene interdetto il rilascio dell'autorizzazione per la durata di due anni.

Di trasmettere la presente deliberazione al Coordinamento Territoriale Ambientale del Corpo

Forestale dello Stato di competenza;

Di rendere il presente deliberato immediatamente esecutivo.