Riapertura parziale della rete sentieristica del comune di Palombaro
28-05-2026 09:42 - Fruizione
L' UFFICIO TECNICO con ORDINANZA N. 8 del 27 aprile 2026
ORDINA
PREMESSO CHE:
in data 4 aprile 2026 è stata emanata l'Ordinanza n. 5/2026 di interdizione al traffico pedonale e divieto di accesso ai sentieri montani e aree escursionistiche ricadenti nel territorio del Comune di Palombaro e nell'area del Parco Nazionale della Maiella; ì tale provvedimento è stato adottato a causa di eccezionali eventi meteorologici avversi, con precipitazioni atmosferiche di intensità e persistenza straordinarie, che hanno determinato gravi condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, con particolare riferimento al rischio valanghe e caduta massi;
la suddetta ordinanza ha disposto l'interdizione al traffico pedonale, con divieto assoluto di accesso, transito e permanenza per chiunque, nei seguenti sentieri montani:
Sentiero G4 (Ugni-Colle Strozzi) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
Sentiero G5 (Vallone) interamente ricadente sul territorio comunale di Palombaro;
Sentiero G6 (da Capo le Macchie a Colle Bandiera) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
Sentiero G10 (da Colle Bandiera a Cima Macirenelle) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
CONSIDERATO CHE:
sono venute meno le condizioni di pericolo che avevano determinato l'adozione del provvedimento di interdizione per i sentieri G4, G6 e G10;
RILEVATO CHE:
permangono tuttavia condizioni di elevato pericolo sul Sentiero G5 (Vallone), interamente ricadente sul territorio comunale di Palombaro, ove persistono strati di neve a diversa coesione e stabilità, con formazione di lastre di neve sovrapposta a strati deboli di neve vecchia o brina di profondità, che costituiscono il presupposto tipico per il distacco di valanghe a lastroni;
le specifiche caratteristiche morfologiche e di esposizione del Sentiero G5 (Vallone) determinano il permanere di condizioni di grave pericolo per l'incolumità pubblica, tali da rendere necessario il mantenimento del divieto di accesso, transito e permanenza;
VISTO:
l'art. 14, del D.Lgs. 285/1992, che attribuisce agli enti proprietari delle strade i poteri e compiti in materia di sicurezza e regolazione del traffico;
l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), il quale stabilisce che "le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
lo Statuto Comunale;
l'Ordinanza n. 5 del 4.4.2026;
RITENUTO:
di dover procedere alla revoca parziale dell'Ordinanza n. 5 del 4.4.2026 limitatamente ai sentieri G4, G6 e G10, per i quali sono venute meno le condizioni di pericolo che ne avevano determinato l'interdizione;
di dover confermare l'efficacia dell'Ordinanza n. 5 del 4.4.2026 esclusivamente per il Sentiero G5 (Vallone), interamente ricadente sul territorio comunale di Palombaro, per il quale permangono condizioni di rischio per l'incolumità pubblica connesse al pericolo di valanghe e/o distacco di massi rocciosi;
che tale provvedimento risponde ai principi di proporzionalità e gradualità, consentendo la riapertura delle aree per le quali è stata accertata la cessazione del pericolo, pur mantenendo le misure di tutela per il sentiero che presenta ancora condizioni di grave rischio;
ORDINA
Art. 1 – Revoca parziale dell'Ordinanza n. 5 del 4.4.2026
L'Ordinanza n. 5 del 4 aprile 2026 di interdizione al traffico pedonale dei sentieri montani ricadenti nell'area del Parco Nazionale della Maiella nel territorio del Comune di Palombaro è revocata con riferimento ai seguenti sentieri:
Sentiero G4 (Ugni-Colle Strozzi) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
Sentiero G6 (da Capo le Macchie a Colle Bandiera) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
Sentiero G10 (da Colle Bandiera a Cima Macirenelle) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro.
Per i predetti sentieri cessa ogni effetto del divieto di accesso, transito e permanenza disposto con l'Ordinanza n. 5/2026.
Art. 2 – Conferma del divieto per il Sentiero G5
È confermata l'efficacia dell'Ordinanza n. 5 del 4.4.2026 limitatamente al Sentiero G5 (Vallone), interamente ricadente sul territorio comunale di Palombaro, per il quale rimane in vigore il divieto assoluto di accesso, transito e permanenza per chiunque, fino alla cessazione delle condizioni di pericolo connesse al rischio valanghe.
Art. 3 – Durata e revoca
Il divieto di cui all’art. 2 resterà in vigore fino alla completa cessazione delle condizioni di pericolo sul Sentiero G5 (Vallone).
L'Ufficio Tecnico comunale provvederà al monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza e adotterà tempestivamente il provvedimento di revoca totale del divieto al venir meno delle condizioni di rischio.
Art. 4 – Pubblicità e comunicazioni
Il presente provvedimento sarà:
pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Palombaro per 15 giorni consecutivi;
trasmesso alla Prefettura di Chieti;
trasmesso alla Stazione Comando dei Carabinieri di Palombaro;
trasmesso alla Stazione Comando dei Carabinieri-Parco di Palombaro;
trasmesso al Soccorso Alpino e Speleologico;
trasmesso all'Ente Parco Nazionale della Maiella;
trasmesso alla Regione Abruzzo – Servizio di Protezione Civile;
comunicato alle Sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) territorialmente competenti;
comunicato al Collegio Regionale delle Guide Alpine;
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Palombaro.
Art. 5 – Tutela giurisdizionale
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, sede de L'Aquila, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
ORDINA
PREMESSO CHE:
in data 4 aprile 2026 è stata emanata l'Ordinanza n. 5/2026 di interdizione al traffico pedonale e divieto di accesso ai sentieri montani e aree escursionistiche ricadenti nel territorio del Comune di Palombaro e nell'area del Parco Nazionale della Maiella; ì tale provvedimento è stato adottato a causa di eccezionali eventi meteorologici avversi, con precipitazioni atmosferiche di intensità e persistenza straordinarie, che hanno determinato gravi condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, con particolare riferimento al rischio valanghe e caduta massi;
la suddetta ordinanza ha disposto l'interdizione al traffico pedonale, con divieto assoluto di accesso, transito e permanenza per chiunque, nei seguenti sentieri montani:
Sentiero G4 (Ugni-Colle Strozzi) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
Sentiero G5 (Vallone) interamente ricadente sul territorio comunale di Palombaro;
Sentiero G6 (da Capo le Macchie a Colle Bandiera) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
Sentiero G10 (da Colle Bandiera a Cima Macirenelle) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
CONSIDERATO CHE:
sono venute meno le condizioni di pericolo che avevano determinato l'adozione del provvedimento di interdizione per i sentieri G4, G6 e G10;
RILEVATO CHE:
permangono tuttavia condizioni di elevato pericolo sul Sentiero G5 (Vallone), interamente ricadente sul territorio comunale di Palombaro, ove persistono strati di neve a diversa coesione e stabilità, con formazione di lastre di neve sovrapposta a strati deboli di neve vecchia o brina di profondità, che costituiscono il presupposto tipico per il distacco di valanghe a lastroni;
le specifiche caratteristiche morfologiche e di esposizione del Sentiero G5 (Vallone) determinano il permanere di condizioni di grave pericolo per l'incolumità pubblica, tali da rendere necessario il mantenimento del divieto di accesso, transito e permanenza;
VISTO:
l'art. 14, del D.Lgs. 285/1992, che attribuisce agli enti proprietari delle strade i poteri e compiti in materia di sicurezza e regolazione del traffico;
l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), il quale stabilisce che "le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
lo Statuto Comunale;
l'Ordinanza n. 5 del 4.4.2026;
RITENUTO:
di dover procedere alla revoca parziale dell'Ordinanza n. 5 del 4.4.2026 limitatamente ai sentieri G4, G6 e G10, per i quali sono venute meno le condizioni di pericolo che ne avevano determinato l'interdizione;
di dover confermare l'efficacia dell'Ordinanza n. 5 del 4.4.2026 esclusivamente per il Sentiero G5 (Vallone), interamente ricadente sul territorio comunale di Palombaro, per il quale permangono condizioni di rischio per l'incolumità pubblica connesse al pericolo di valanghe e/o distacco di massi rocciosi;
che tale provvedimento risponde ai principi di proporzionalità e gradualità, consentendo la riapertura delle aree per le quali è stata accertata la cessazione del pericolo, pur mantenendo le misure di tutela per il sentiero che presenta ancora condizioni di grave rischio;
ORDINA
Art. 1 – Revoca parziale dell'Ordinanza n. 5 del 4.4.2026
L'Ordinanza n. 5 del 4 aprile 2026 di interdizione al traffico pedonale dei sentieri montani ricadenti nell'area del Parco Nazionale della Maiella nel territorio del Comune di Palombaro è revocata con riferimento ai seguenti sentieri:
Sentiero G4 (Ugni-Colle Strozzi) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
Sentiero G6 (da Capo le Macchie a Colle Bandiera) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro;
Sentiero G10 (da Colle Bandiera a Cima Macirenelle) nel tratto di competenza del territorio comunale di Palombaro.
Per i predetti sentieri cessa ogni effetto del divieto di accesso, transito e permanenza disposto con l'Ordinanza n. 5/2026.
Art. 2 – Conferma del divieto per il Sentiero G5
È confermata l'efficacia dell'Ordinanza n. 5 del 4.4.2026 limitatamente al Sentiero G5 (Vallone), interamente ricadente sul territorio comunale di Palombaro, per il quale rimane in vigore il divieto assoluto di accesso, transito e permanenza per chiunque, fino alla cessazione delle condizioni di pericolo connesse al rischio valanghe.
Art. 3 – Durata e revoca
Il divieto di cui all’art. 2 resterà in vigore fino alla completa cessazione delle condizioni di pericolo sul Sentiero G5 (Vallone).
L'Ufficio Tecnico comunale provvederà al monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza e adotterà tempestivamente il provvedimento di revoca totale del divieto al venir meno delle condizioni di rischio.
Art. 4 – Pubblicità e comunicazioni
Il presente provvedimento sarà:
pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Palombaro per 15 giorni consecutivi;
trasmesso alla Prefettura di Chieti;
trasmesso alla Stazione Comando dei Carabinieri di Palombaro;
trasmesso alla Stazione Comando dei Carabinieri-Parco di Palombaro;
trasmesso al Soccorso Alpino e Speleologico;
trasmesso all'Ente Parco Nazionale della Maiella;
trasmesso alla Regione Abruzzo – Servizio di Protezione Civile;
comunicato alle Sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) territorialmente competenti;
comunicato al Collegio Regionale delle Guide Alpine;
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Palombaro.
Art. 5 – Tutela giurisdizionale
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, sede de L'Aquila, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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