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Riapertura Sentiero G1 nel Comune di Pennapiedimonte

10-04-2026 09:00 - Fruizione
Il SINDACO con ORDINANZA N. 5 del 9 APRILE 2026


PREMESSO CHE:
il territorio del Comune di Pennapiedimonte è stato interessato, nei giorni scorsi, da perturbazioni atmosferiche caratterizzate da precipitazioni persistenti e diffuse, che hanno determinato un significativo aumento del carico nivale e condizioni di potenziale instabilità del manto nevoso sui versanti di alta quota sovrastanti i sentieri escursionistici denominati G1 e G2;

VISTA
l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 03.04.2026, adottata a tutela della pubblica incolumità, con la quale è stata disposta la chiusura totale e immediata dei sentieri escursionistici denominati G1 e G2;

CONSIDERATO CHE:
  • le condizioni meteorologiche avverse risultano cessate;
  • il manto nevoso ha subito un progressivo assestamento;
  • a seguito di sopralluogo tecnico è emerso il venir meno delle condizioni di rischio lungo il sentiero G1;
  • permangono, invece, condizioni di instabilità e potenziale pericolo sui versanti interessati dal sentiero G2, anche in relazione alla morfologia e all’esposizione degli stessi;

VISTA
la relazione tecnica di sopralluogo del 03.04.2026;

RITENUTO
pertanto di procedere alla revoca parziale dell’ordinanza sopra richiamata, limitatamente alle aree per le quali risultano cessate le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;

VISTI:
  • l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
  • il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile;
  • i bollettini nivometeorologici del servizio Meteomont;
  • ogni altra normativa vigente in materia;
ORDINA:
  • la revoca parziale dell’Ordinanza Sindacale n. 4 del 03.04.2026, limitatamente al sentiero escursionistico denominato G1, con conseguente ripristino della normale fruibilità dello stesso;
  • la conferma del divieto di accesso, transito e sosta sul sentiero escursionistico denominato G2, a chiunque, anche se dotato di adeguata esperienza o attrezzatura, inclusi escursionisti, scialpinisti e mezzi motorizzati, nelle aree interessate, nei tracciati e nei versanti sovrastanti e sottesi, in ragione delle persistenti condizioni di rischio;
DISPONE
  • la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
  • la diffusione alla cittadinanza tramite sito istituzionale e canali ufficiali;
  • la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti enti per quanto di competenza:
    - Prefettura di Chieti – U.T.G.;
    - Stazione Carabinieri Forestali competente;
    - Ente Parco Nazionale della Majella;
    - C.N.S.A.S. – Servizio Regionale Abruzzo;
    - Comando Stazione Carabinieri;
AVVERTE
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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